Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28076 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 28076 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

56-us-ciAN

sul ricorso proposto da:
OTAIGBE AMBROSE N. IL 20/11/1980
avverso la sentenza n. 2153/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA,

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
OTAIGBE AMBROSE fu ritenuto responsabile della falsificazione di una patente di
guida nigeriana e della guida senza patente di un’autovettura Volkswagen golf e
condannato alla pena di 5 mesi di reclusione per il delitto ed C 1600 di ammenda
per la contravvenzione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Massimo Malipiero, deducendo carenza motivazionale in ordine all’elemento

la tranquillità dell’imputato non esibire documento e la carenza di certezza sotto
profilo burocratico ed amministrativo del paese emittente il documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui
all’articolo 116 codice della strada, perclt il fatto non è pel previsto dalla legge
legge come reato; il reato di cui all’art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285è
stato infatti depenalizzato per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8.
Di conseguenza deve essere eliminata la pena di €1600 di ammenda, applicata
per la contravvenzione.
Copia del dispositivo va al pú presto trasmessa alla cancelleria del giudice di
merito, Corte d’appello di Venezia, per la trasmissione di copia degli atti
concernenti il reato depenalizzato all’autorità amministrativa competente ai sensi
del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Quanto al reato di falso, il ricorso va dichiarato inammissibile, poictúle doglianze
attengono alla valutazione delle prove e non a passaggi motivazionali della
sentenza, il che non è ammesso in sede di legittimità, in cui non è possibile
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito
di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non
si puì addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto
di parte, poicté in sede di legittimitìè l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
cheè sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne
la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della
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soggettivo del reato, poicté la corte non ha tenuto conto di alcuni elementi quali

completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv.
253227). Sotto questo profilo va evidenziato che l’affermazione di responsabiliÚ
non è fondata l’argomentazione manifestamente illogica contraddittoria, laddove
evidenzia che l’imputato ha esibito una patente di guida che è risultata priva dei
caratteri di sicurezza propri dei documenti amministrativi, recante la propria
effigie, a conferma del fatto che egli ha quantomeno concorso nella
contraffazione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’articolo 116 codice della strada, percté il fatto non è previsto dalla legge come
reato, ed elimina la relativa pena di € 1600 di ammenda. Dispone che copia del
dispositivo sia al pú presto trasmessa alla cancelleria del giudice di merito, Corte
d’appello di Venezia, per la trasmissione di copia degli atti concernenti il reato
depenalizzato all’autorffiamministrativa competente ai sensi del D. Lgs. n. 8 del
2016. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

P. Q. M.

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