Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28076 del 20/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28076 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALABRIN FERNANDO N. IL 16/05/1981
avverso la sentenza n. 2975/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
18/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/ssatite le conclusioni del PG Dott.
Otto

4, 8,ke ush,

Uditi difensor Avv.;

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Vo/-7,19,0,

Data Udienza: 20/02/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 18.1.12 il Giudice monocratico del Tribunale di Padova
disponeva ai sensi dell’art.444 CPP.l’applicazione della pena nei confronti di
SCALABRTN Femando,imputato dei reati di cui agli artt. 610-612 CP.,deterrninando
spese a favore della parte civile)Avverso tale sentenza e l’ordinanza di ammissione della parte civile,proponeva
ricorso per cassazione il difensore ,rilevando:
1-nullità per mancanza o manifesta illogicità della motivazione,ritenendo il
travisamento del fatto.
A riguardo rilevava che tra l’imputato e la persona offesa vi era stato un legame
protrattosi sino al 2008,e non sino al 2007,ritenendo insufficienti gli elementi di
prova a carico del prevenuto,con riferimento all’ipotesi di violenza privataCensurava nel merito la decisione,in quanto fondata essenzialmente sul contenuto
delle dichiarazioni della persona offesa,in sede di denuncia2-nullità per erronea applicazione della legge penale,in riferimento alla ammissione
della Parte civile,ritenuta in contrasto con l’art.125 c.p.civ.,come modificato ex lege
n.183 del 12.11.2011-essendo la costituzione di detta parte priva della indicazione del
codice fiscale e del recapito della persona offesa e del difensore di fiducia,e
ritenendosi carente ai fini della identificazione dell’imputato,risultando per refuso di
stampa menzionati altri nominativi(v.ricorso e allegato documento)RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,deve rilevarsi che il ricorrente formula motivi di impugnazione concernenti la
carenza o illogicità della motivazione vertente sulla esclusione delle cause di
proscioglimento dell’imputato ex art.129 CPP.
1

detta pena in mesi otto di reclusione,come concordato tra le parti(con rifusione di

Tali censure restano precluse in questa sede,atteso che trattasi di deduzioni che
tendono a mettere in discussione l’accordo intervenuto tra le parti(v S.U.n.20 del 312-1999-RV214637-per cui la richiesta consensuale di applicazione della pena si
traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’interessato abdica
di contestare con i motivi di impugnazione,i termini fattuali dell’imputazione.)Deve inoltre rilevarsi la manifesta infondatezza delle censure di nullità della
disposizione inerente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile,avendo
la difesa evidenziato a sostegno del gravame carenze di dati identificativi,e l’erronea
individuazione dell’imputato ,d’altra parte dando atto del rilievo di un mero errore di
stampa,in tal senso evidenziando l’assenza di cause di nullità,essendosi in ipotesi di
errore materiale.
Alla stregua di tali motivi va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento
della somma che si determina in €1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.500,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 20 febbraio 2013.

all’esercizio del diritto alla prova,l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità

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