Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28067 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28067 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TONTINI RENATO N. IL 29/08/1975
avverso la sentenza n. 4411/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
TONTINI RENATO era condannato alla pena di tre anni ed un mese di reclusione per
i reati di cui agli articoli 605, 612 comma 2 e 582 cod. pen.,;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Claudio Sforza, denunciando:
a) carenza di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità;

persona in quello di violenza privata, poiché dalle dichiarazioni della persona offesa
risultava l’assenza di una limitazione della libertà fisica o di movimento e la
compressione della sola libertà psichica;
c) violazione di legge vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,
per carenza di qualunque argomentazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché:
a) il primo motivo è palesemente generico, nella parte in cui si limita invocare dei
riscontri individualizzati all’affermazione di responsabilità, in presenza di una prova
testimoniale della vittima, non costituita parte civile, giudicata attendibile sia dal
punto di vista intrinseco, sia estrinseco, anche per le conferme rappresentate dalle
cartelle cliniche di pronto soccorso; va ricordato che la deposizione della persona
offesa non richiede riscontri individualizzanti, poichè alle sue dichiarazioni non si
applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
b) il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la motivazione della
decisione impugnata chiarisce che la coazione subita dalla vittima si è risolta nella
restrizione della sua libertà fisica per circa due giorni, nei quali ella è stata
trattenuta nella casa dall’imputato, con compressione della libertà di movimento e
di scelta del luogo in cui stare;
c) che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la decisione
impugnata è fondata sulla gravità dei fatti e, soprattutto, sui precedenti penali
dell’imputato sintomatici di pericolosità sociale; d’altra parte per costante

b) violazione di legge in ordine alla chiesta derubricazione del reato di sequestro di

giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv.
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione,
che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);

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