Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28059 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28059 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERCIASEPE SALVATORE N. IL 01/07/1982
avverso la sentenza n. 615/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/01/2016

in fatto e in diritto

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 7.7.014 il Tribunale di Cosenza in composizione
monocratica ha applicato a Perciasepe Salvatore la pena di mesi due giorni venti di arresto euro
800 di multa per il reato di cui all’art. 186 co 2 lett c) e comma 2 bis c.d.s. per guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro dalla quale è derivato un
incidente stradale, disponendo altresì la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 186 co 2 lett c) c.d.s. .

mentre, a seguito della modifica apportata all’art. 186 lett c) cds dalla l 29.7.2010 n. 120, che ha
affermato la natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista per i
reati del codice della strada, detto provvedimento deve essere disposto dall’autorità amministrativa
competente, ovvero il Prefetto. Sostiene la difesa che il nuovo testo dell’art. 186 co2 lett c) come
modificato dalla 1 29.7.2010 n. 120, rinvia a quanto disposto dall’art. 224 ter stessa legge che, al
primo comma individua le modalità di esecuzione del sequestro del veicolo da parte dell’agente
accertatore della violazione, e al secondo comma prevede l’obbligo di trasmissione di copia della
sentenza divenuta irrevocabile al Prefetto, autorità competente a disporre la confisca.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportano il venir meno
dell’obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di
guida in stato d’ebbrezza, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito
natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel avviene in tema di sospensione della
patente di guida, misura anch’essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla
pronuncia di condanna
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
“Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 legge n. 120 del 2010, deve
disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per
commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione
amministrativa accessoria”.

(Sez. 4, n. 45365 del 25111/2010 rv. 249071,sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012 Cc. Rv. 252563),
Il ricorso è quindi inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un somma a
favore della Cassa della ammende che si stima liquidare in euro 1.000.

P.Q.M.

La presente impugnazione censura il fatto che il giudice abbia disposto la confisca del veicolo,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 13. 1.2016

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