Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28059 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28059 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAME EMILIO N. IL 23/05/1955
nei confronti di:
DE BIASI LUIGI N. IL 19/10/1952
avverso la sentenza n. 104/2011 GIUDICE DI PACE di PIEVE DI
CADORE, del 20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 1;dvAut,’ YA 41,A 21°
che ha concluso per LI X
Ottl it.GO tino

Udito, per la parte civile, l’Avv rikAAt tkito 12410/4 41)Ni
Udite4difenso1Avv. rt)4.0 V9AluttAnA0

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Pieve di Cadore, con sentenza del 20 gennaio
2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De Biasi Luigi per il
reato di diffamazione in danno di Trame Emilio perché estinto per intervenuta

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte
civile, a mezzo del proprio procuratore speciale, evidenziando l’erronea
applicazione della legge penale, in quanto la riparazione del danno non era
avvenuta nei termini di legge nonché un vizio di motivazione in merito alla
ritenuta congruità della somma offerta banco iudicis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi al
Tribunale di Belluno per il relativo giudizio.
2. Al riguardo occorre considerare che le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte hanno enunciato il condiviso principio che, anche dopo le modificazioni
introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 6 e all’articolo 576
cod.proc.pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. Un. 29 marzo 2007 n. 27614).
La sentenza reca un’ampia analisi del sistema anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale e dei lavori preparatori della richiamata L. n. 46 del
2006 e mostra, tra l’altro, che la riforma dell’articolo 576 è finalizzata a
garantire, quanto all’aspetto civilistico della regiudicanda, “quel doppio grado di
giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato
l’azione in sede propria”.
La Corte ha, pure, affermato che il principio enunciato è applicabile anche
per l’impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel
procedimento di pace.
Analogamente, la giurisprudenza successiva di questa stessa Sezione si è
attenuta alle indicate enunciazioni (v. Cass. Sez. V 31 marzo 2010 n. 23726).

1

riparazione del danno, ai sensi dell’articolo 35 d.lgvo. 28 agosto 2000 n. 274.

È ben vero che questa Corte Suprema ha, poi, ritenuto ripetutamente che
la pronunzia estintiva, adottata ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 274/2000 sia
inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione.
Tuttavia, il principio è stato enunciato sul presupposto che si sia in
presenza di sentenza predibattimentale e come tale inappellabile, ai sensi
dell’articolo 469 cod.proc.pen. (v. Cass. Sez. IV 3 novembre 2010 n. 41578 e
Nel caso di specie, tuttavia, tale connotazione della sentenza non si
configura, posto che la sentenza gravata è stata adottata al termine del
dibattimento.
Dunque, trova applicazione la regola generale sopra esposta, afferente
alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace ad iniziativa della parte civile,
in relazione alle sole statuizioni civili.
Né il ricorso, proposto avverso una sentenza appellabile, può essere
qualificato come ricorso per saltum in quanto vengono articolate doglianze circa
la motivazione e il merito.
3. Il ricorso, in definitiva, deve essere quindi convertito in appello, ai sensi
dell’articolo 568 cod.proc.pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Belluno
per il giudizio d’impugnazione.
Le spese del giudizio andranno liquidate al definitivo.
P.T.M.

La Corte, converte il ricorso in appello e trasmette gli atti al Tribunale di
Belluno per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 7/5/2013.

Sez. IV 26 gennaio 2011 n. 15619).

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