Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28058 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28058 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADINO ANTONINO N. IL 03/10/1972
avverso la sentenza n. 333/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GOAAAA-5- 91.””011.12-9-che ha concluso per .2( A:buttAAA ~:rvu/LAPAI j„..k

Data Udienza: 30/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 12 dicembre 2011 dal Tribunale di Ascoli Piceno, appellata da CORRADINO Antonino, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso
il 28 agosto 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo con un primo motivo difetto di motivazione sulla responsabilità, affermata sulla base delle dichiarazioni delle p.o. prive di riscontri esterni
e di un sequestro di attrezzi per lo scasso in relazione al quale non sarebbe stato fatto alcun accertamento per appurare se egli ne avesse fatto o meno uso.
Con un secondo motivo lamenta omessa motivazione sulla richiesta dell’appello di applicazione
delle attenuanti generiche, che sarebbero state concedibili in relazione allo stato fisio-psichico
del prevenuto, tossicodipendente.
Manifestamente infondato, e tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla
ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, è il primo motivo di ricorso.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nelle dichiarazioni testimoniali delle p.o. che avevano colto il
prevenuto mentre si trovava all’interno della loro auto, che presentava uno sportello forzato ed
aperto, mentre il prevenuto rovistava all’interno del cassettino porta oggetti.
Si tratta di affermazioni, peraltro confermate dall’accertamento della presenza del prevenuto da
parte della polizia intervenuta, del tutto sufficienti, atteso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del
1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purché la relativa valutazione
sia adeguatamente motivata.
Fondato appare invece il secondo motivo, atteso che la Corte di merito ha del tutto omesso una
qualsiasi motivazione sulla questione relativa all’applicabilità delle richieste attenuanti generiche, sulla base del profilo sopra sunteggiato.
A tale omissione dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con
rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Ro il 30 aprile 2013.

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