Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28057 del 30/04/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28057 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
nei confronti di:
C.C.
inoltre:
B.B
avverso la sentenza n. 11/2010 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del
22/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, giudice d’appello,
ha riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza emessa in data 21 giugno 2010 dal locale Giudice di pace,
appellata da B.B., dichiarata responsabile del delitto di ingiuria, commesso il
10 dicembre 2003.
Propongono ricorso per cassazione l’imputata e la parte civile A.A.
L’imputata lamenta omissione di motivazione sulla doglianza dell’impugnazione relativa
all’applicabilità del disposto dell’art. 599 c.p. ed alla conseguentemente richiesta revoca delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, questione che il giudice d’appello non aveva affrontato, come non aveva affrontato in genere la questione relativa alle disposizioni civili della
sentenza impugnata.
La parte civile ricorrente lamenta la violazione dell’art. 578 c.p.p. per esser stato omesso un qualsiasi provvedimento in relazione alle disposizioni civili della sentenza, posto che il primo giudice
aveva affermato la responsabilità dell’imputata, che aveva condannato anche al risarcimento dei
danni a favore della parte civile.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in appello dopo condanna in primo grado
non poteva esimere il giudice d’appello dal pronunciarsi sulle questioni relative all’azione civile,
come disposto dall’art. 578 c.p.p.
I ricorso sono fondati.
La sentenza del giudice d’appello è del tutto priva di motivazione in relazione all’azione civile,
sia con riferimento alle sollecitazioni dell’appello dell’imputata che aveva prospettato questioni
relative alla possibilità di proscioglimento nel merito, sulla cui fondatezza il Tribunale avrebbe
dovuto pronunciarsi e quanto meno motivare. In ogni caso manca del tutto, nella scarna motivazione della sentenza, ogni provvedimento sull’azione civile come sarebbe stato d’obbligo ai sensi
dell’art. 578 c.p.p. con conseguente omissione di motivazione anche sulle specifiche conclusioni
rassegnate dalla parte civile nel dibattimento di secondo grado.
In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona
per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2013.

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