Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28057 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28057 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TR CHIETI nei confronti di:
GIP TR PESCARA
con l’ordinanza n. 1698/2016 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
16/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
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Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara convalidava
l’arresto di Piroli Pashk, operato per i delitti di cui agli artt. 110, 624 bis, 625
comma 1 n. 2 e comma 2 cod. pen., commesso in Villamagna (Comune
compreso nel circondario del Tribunale di Chieti) e di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni aggravate commessi in Pescara e Montesilvano e applicava nei
confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

di cui all’art. 624 bis cod. pen. come sopra aggravato, dichiarava la propria
incompetenza per territorio, spettando essa al Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Chieti, e disponeva la restituzione degli atti al P.M..

2.

Richiesto dal locale Procuratore della Repubblica di conferma

dell’ordinanza ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Chieti applicava a Piroli, a conferma di quanto
disposto dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, la misura della custodia cautelare in
carcere, ma contestualmente sollevava conflitto di competenza rimettendo copia
integrale degli atti a questa Corte.
Secondo il G.I.P. rimettente, le condotte poste in essere dall’indagato – per
le quali sussistono gravi indizi di colpevolezza, in ciò il Giudice condividendo la
valutazione del G.I.P. di Chieti – devono essere qualificate come rapina
impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso formale tra
loro, oltre che lesioni personali, atteso che la violenza e la minaccia erano state
poste in essere contro la pattuglia dei Carabinieri che inseguiva quella
dell’indagato nella quasi flagranza dì reato.
Per di più, nella condotta posta in essere da Piroli – che, nel corso
dell’inseguimento tra le due autovetture, aveva più volte tentato di provocare la
collisione di quella dei Carabinieri contro il muro di sinistra di una galleria a
doppio senso di marcia, con probabile coinvolgimento di veicoli provenienti da
senso contrario – il G.I.P. del Tribunale di Pescara ravvisava il delitto di tentato
omicidio ai danni dei due Carabinieri, quanto meno sotto il profilo del dolo
alternativo.
Sia la tentata rapina che il tentato omicidio erano stati posti in essere nel
territorio del circondario del Tribunale di Pescara (l’inseguimento da parte dei
Carabinieri aveva avuto inizio all’altezza dello svincolo dell’Aeroporto di Pescara),
per cui la competenza territoriale doveva essere attribuita a quel Tribunale.

2

Ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., il Giudice, ritenendo più grave il delitto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto denunciato è insussistente.
L’art. 28 cod. proc. pen. indica l’esistenza del conflitto quando due giudici
“contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona”.
L’espressione “medesimo fatto” contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen. è
assunta nel suo significato comune, cosicché è necessario che vi sia identità
assoluta del fatto-reato nella sua storica individualità (Sez. 1, n. 22440 del

per sollevare il conflitto, quindi, occorre l’identità ontologica del fatto in ordine al
quale si procede, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli
elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti
impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015 – dep. 16/10/2015, Confl. comp. in proc.
Pietronave e altro, Rv. 264979; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013 – dep.
24/06/2013, Confl. comp. in proc. Zumnno e altri, Rv. 257178).

2. Tale identità del fatto non sussiste nel caso in esame: quella operata dal
G.I.P. del Tribunale di Chieti non è esclusivamente una diversa qualificazione
giuridica della condotta, rimasta identica nella sua storica individualità, ma
un’operazione che ha individuato una condotta – quella di tentato omicidio priva di autonoma rilevanza nell’imputazione formulata dal P.M. del Tribunale di
Pescara con la richiesta di convalida dell’arresto; quindi un “fatto diverso”,
comprendente una condotta e un dolo oggetto di separata valutazione.

Gli atti devono, quindi, essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari
di Chieti che provvederà a trasmetterli al proprio Pubblico Ministero all’esito di
eventuali adempimenti.
Sarà il P.M. del Tribunale di Chieti, nel caso condivida la valutazione
espressa dal proprio G.I.P., a trasmettere gli atti alla Procura di Pescara ai sensi
dell’art. 54 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al G.I.P. del
Tribunale di Chieti.
Così deciso il 1 giugno 2016

Il Consigliere estensore

D

POSITATA

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i

17/05/2007 – dep. 07/06/2007, Confl. comp. in proc. Altonnonte, Rv. 237084);

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