Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28056 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28056 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRONE LUIGI N. IL 17/11/1966
nei confronti di:
PERRONE TRANQUILLINO LIONELLO N. IL 10/06/1971
avverso la sentenza n. 8/2008 GIUDICE DI PACE di SAN MARCO
ARGENTANO, del 16/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore generale in person4 del Dott. /44044« ii0451
che ha concluso per 1 1 dau.4444,~ imt 1-44,41,b

Udito, per la parte civile, l’Avv Ma*
UditaitlifensonAvv. 014,110 Twolkoat4

414l 4113

Data Udienza: 30/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di San Marco Argentano, con sentenza del 16 maggio
2012, ha prosciolto perchè il fatto non sussiste Perrone Tranquillino dal delitto di
diffamazione continuata in danno del fratello Perrone Luigi.
con più persone, affermato che la parte lesa l’aveva, contrariamente al vero,
percosso nonché aveva percosso la propria moglie Turano Tiziana.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile
Perrone Luigi, attraverso i propri difensori, il quale lamenta:
a) una violazione di legge e un vizio di motivazione per aver il Giudicante
attribuito valore di prova alle dichiarazioni rese dall’imputato nel connesso
procedimento, conclusosi con la condanna, a carico di esso ricorrente per ingiurie
e percosse in danno del fratello;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito
all’esclusione della sussistenza del delitto di diffamazione;
c) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito
all’affermazione della sussistenza della scriminante della provocazione di cui
all’articolo 599 cod.pen.
3. Risulta, infine, depositata memoria difensiva, sempre nell’interesse del
ricorrente, con la quale oltre a insistere nell’accoglimento del ricorso si produce
copia della sentenza 29 giugno 2012 del Tribunale di Cosenza con la quale
Perrone Tranquillino era stato condannato per il delitto di calunnia in danno del
fratello Perrone Luigi in relazione al lamentato delitto di percosse verificatosi il 7
maggio 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da convertirsi in appello, con trasmissione degli atti al

Tribunale di Cosenza per il relativo giudizio.
2. Invero, il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’articolo 576, come
modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46.
Con la sentenza 29 marzo 2007 n. 27614, le Sezioni Unite di questa Corte
hanno affermato il principio che la parte civile, anche dopo l’intervento del
1

Dal capo d’imputazione si evinceva che l’imputato aveva, nel comunicare

legislatore con la indicata novella, sull’articolo 576 cod.proc.pen., possa proporre
appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di
proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Il proposto ricorso non può, a sua volta, qualificarsi ricorso per saltum, in
quanto articola motivi anche ai sensi dell’articolo 606 comma 1, lettera e)
cod.proc.pen. e, pertanto, qualificato come appello, avendone i contenuti, deve
essere trasmesso al competente Tribunale perchè si pronunci su di esso.
trasmettersi al Tribunale di Cosenza per il giudizio d’impugnazione.
P.T.M.
La Corte, convertito il ricorso in impugnazione per appello dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 30/4/2013.

3. Il ricorso va, in conclusione, convertito in appello e gli atti devono

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