Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28055 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28055 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARLINO VINCENZO N. IL 16/04/1953
avverso la sentenza n. 1104/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
ct.A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da CARL1NO Vincenzo avverso la sentenza emessa in data 6 ottobre 2010 dal locale Tribunale, che l’aveva prosciolto per prescrizione dal delitto di cui
all’art. 611 c.p., commesso il l° gennaio 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di un articolato motivo.
In primo luogo lamenta che, a fronte di sintetica motivazione del primo giudice, che aveva applicato la prescrizione senza entrare nel merito dell’imputazione lui ascritta, il proprio appello ne
censurava altrettanto sinteticamente le argomentazioni, né poteva esser ritenuto generico.
Successivamente affronta il tema della responsabilità e del difetto motivazionale della sentenza
al proposito.
Deduce poi violazione di legge sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado
per aver ritenuto che la propria rinuncia alla prescrizione intervenuta nel dibattimento di primo
grado dopo la scadenza del termine prescrizionale non fosse valida proprio perché proposta a
prescrizione intervenuta e ciò in contrasto con la costante giurisprudenza secondo la quale (Sez.
II, n. 3900 del 14/11/2003, Rv. 227867, e altre conformi) “…il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti”.
Deduce infine violazione di legge per esse stata dichiarata l’inammissibilità con sentenza invece
che con ordinanza come prescritto dal c.p.p.
Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce violazione di legge per non esser stato considerato
che con la propria impugnazione sollecitava il giudice d’appello a rivalutare la decisione del primo giudice che non aveva affrontato la questione sulla propria responsabilità.
Erroneamente il giudice d’appello, come d’altra parte il primo giudice, ha ritenuto che la rinuncia
alla prescrizione intervenuta dopo la scadenza del relativo termine non avesse valore alcuno.
Al contrario, corretto è il rilievo del ricorrente secondo cui la costante giurisprudenza ritiene che
condizione indispensabile per la validità della rinuncia alla prescrizione sia proprio la preventiva
scadenza del termine prescrizionale, rinuncia che solo in quel modo può avvenire con piena consapevolezza dei relativi effetti.
Di conseguenza l’avvenuta rinuncia alla prescrizione avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad
affrontare le questioni relative alla responsabilità, così che un appello in cui si lamentava la totale omissione di motivazione al proposito, e la relativa violazione di legge, non poteva essere valutato inammissibile, mentre al contrario era tale da attivare il potere-dovere del giudice d’appello di affrontare tutti gli aspetti del merito trascurati dal primo giudice, senza tener conto di una
prescrizione non operante.
A tale omissione dovrà porre rimedio il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza di appello con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per il relativo
giudizio.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2013.

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