Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28052 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28052 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSCIO GIOVANNI N. IL 30/05/1953
avverso la sentenza n. 3813/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5/12/2011, a conferma di
quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Muscio Giovanni a pena di
commesso quale accomandatario della Aurora Sas, dichiarata fallita il 4-5-2000.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, il Muscio,
subentrato nella gestione della società nel febbraio del 1996, distrasse somme
per 199 milioni di lire, dirottandole su propri conti personali, ed occultò o
distrusse il libro giornale, il libro degli inventari e quello dei beni ammortizzabili

allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
A fondamento della decisione vi sono le dichiarazioni del curatore fallimentare e
gli accertamenti bancari da questi effettuati, oltre a varia documentazione
societaria.
2. Ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l’imputato lamentando,
con unico motivo, la violazione dell’art. 178 cod. proc. penale. Deduce di essere
stato assistito, nel corso delle indagini e dell’udienza preliminare, dall’avv. Lenti
e dall’avv. Frugoni, presso cui aveva eletto domicilio; che alla prima udienza
dibattimentale del 3/6/2003, assenti entrambi i difensori di fiducia, il Tribunale
designò, in sostituzione dei difensori di fiducia, l’avv. Sassi e rinviò l’udienza al
10/12/2003; che, intervenuta nel frattempo la rinuncia dell’avv. Frugoni, fu
nominato suo difensore d’ufficio l’avv. Cefalà, che lo assistette durante il
processo di primo grado, svoltosi in sua contumacia. Lamenta, pertanto, la
violazione del diritto di difesa, in quanto uno dei due difensori di fiducia
originariamente nominato (l’avv. Lenti), rimasto estraneo al processo dinanzi al
Tribunale, non aveva mai rinunciato all’incarico
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta pacificamente dagli atti che l’imputato era assistito, nella fase delle
indagini preliminari e dell’udienza preliminare, da due legali (Frugoni e Lenti) e
che ad entrambi fu dato l’avviso della prima udienza dibattimentale, fissata per il
3-6-2003. A tale udienza entrambi i difensori erano assenti, per cui il Tribunale
nominò, in loro vece, l’avv. Sassi e rinviò l’udienza al 10-12-2003. Intervenuta
2

giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

nel frattempo la rinuncia all’incarico da parte dell’avv. Frugoni e non essendo
presente all’udienza del 10-12-2003 nemmeno l’avv. Lenti, il Tribunale nominò
come difensore d’ufficio l’avv. Cefalà, che assistette l’imputato durante il
processo di primo grado, svoltosi in sua contumacia.
Nessuna violazione del diritto di difesa si è, pertanto, consumato, giacché
l’udienza del 3-6-2003 – per la quale i legali di fiducia dell’imputato erano stati
regolarmente avvisati – fu rinviata ad udienza fissa (quella del 10-12-2003), per
cui nessun nuovo avviso andava dato a costoro, che avevano l’obbligo essere
allo svolgimento del procedimento vengono dati oralmente e sostituiscono le
citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi
presenti (art. 477 cod. proc. pen.).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che, tenuto conto dei motivi del ricorso, stimasi
quantificare in C 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2013

presenti ed informarsi sul prosieguo del procedimento. Infatti, gli avvisi relativi

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