Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28051 del 01/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28051 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KARKORI ABDELHAFID N. IL 17/01/1973
avverso l’ordinanza n. 798/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
13/01/2015
sentita la elazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO R
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.c:

c3A

Uditi difens Avv.;

Ufy

Anis-

Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Karkori Abdelhafid

alias Chokri

Dachraoui di riconoscimento della continuazione tra i delitti di detenzione illecita
di stupefacenti commessi rispettivamente a Brescia il 12/10/2006, a Pisa il
19/4/2007 e a Pietrasanta il 5/1/2008, oggetto di tre sentenze di condanna.
Il Giudice osservava che, benché si trattasse di reati dello stesso tipo

della condotta che emergevano dalle sentenze erano differenti, così come la sua
gravità. Inoltre, la detenzione subita da Karkori, della durata di otto mesi,
successivamente all’arresto a Pisa impediva di ritenere

sussistente una

preventiva deliberazione del programma criminoso.
Ancora, il Giudice riteneva irrilevante la condizione di

clandestinità del

soggetto e non provato il suo stato di tossicodipendenza.

2. Ricorre per cassazione Karkori Abdelhafìd, deducendo violazione di legge
processuale: l’ordinanza era stata emessa in assenza di contraddittorio, senza
fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione: le condotte giudicate nelle tre sentenze erano dello
stesso tipo, lo stato di tossicodipendenza era stato provato e il periodo di
detenzione sopportato era stato di breve durata.
In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e
671 cod. proc. pen., difettando in assoluto la valutazione degli elementi
caratterizzanti il reato continuato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata.

In effetti, il Giudice dell’esecuzione ha provveduto con ordinanza adottata de
plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, della quale non
risultano né la celebrazione né l’invio dei relativi avvisi.

2

commessi a breve distanza temporale e due anche in luoghi vicini, le modalità

Trattasi di violazione del disposto dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
che comporta una nullità di ordine generale e di carattere assoluto del
provvedimento (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011 – dep. 22/11/2011, Mastrone,
Rv. 250997; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010 – dep. 10/11/2010, El Marzouki,
Rv. 248679).

Pertanto, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Brescia perché

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso il 1 giugno 2016

Il Consigliere estensore

provveda sull’istanza previa instaurazione di regolare contraddittorio tra le parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA