Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28047 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28047 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHOU YONGQUN N. IL 24/01/1980
avverso la sentenza n. 2011/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Nessuno è comparso per il ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4/10/2012, a conferma

giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 678 cod. penale, poiché nel negozio da
lei gestito furono rinvenuti un altissimo numero di prodotti (oltre 15 mila) con
marchio contraffatto (capo B) e artifici pirotecnici detenuti senza la licenza
dell’Autorità (capo C).

2.

Contro la sentenza suddetta è stato proposto ricorso per Cassazione,

nell’interesse dell’imputata, dall’avv. Bruno Bonanni, il quale lamenta violazione
di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all’art.
474 cod. penale. Deduce che i giudici, pur rilevando che i marchi apparivano
prima facie contraffatti, hanno tuttavia concluso che fossero idonei ad ingannare
l’uomo medio, erroneamente escludendo, in tal modo, l’operatività della causa di
non punibilità prevista dall’art. 49 cod. penale.
Quanto al reato di cui al capo C), lamenta l’erronea applicazione dell’art. 678
cod. penale. Deduce che si tratta di “giochi artificiali” di peso inferiore a 25 kg.
Pertanto, ai sensi dell’art. 97 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., la
loro detenzione è consentita senza licenza, salvo la prova – inesistente nella
specie – che contengano esplosivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Merita accoglimento il secondo motivo di ricorso; è Infondato il primo.
1. Quanto al reato di detenzione di merce con marchio contraffatto, si deve in
proposito rilevare come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che
l’ipotesi di reato prevista dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la
libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere
dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; trattasi
quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta
realizzazione dell’inganno in occasione del singolo acquisto (Sez. V, 2/12/2009,

2

di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Zhou Yougqun a pena di

n. 49565; sez. 2^, 11.10.2000, Ndong, rv 217506; sez. 2^, 2.10.2001, Fall, rv
220236)
Questa Corte ha anche precisato che il reato previsto dall’art. 474 c.p., è
configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a
trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti
originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del
prodotto La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è
riconoscibile “ictu oculi”, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta
non poter ingannare nessuno (Cassazione penale, sez. II, 03/06/2010, n.
25073; Cass. Pen,, sez. II, 15/11/2005, n. 518; Cass. Pen, sez. V, 26/1/2000, n.
3336).
Nel caso di specie una grossolanità di questo tipo è stata esclusa dai giudici
di merito (vedi, in particolare, la sentenza di I grado, richiamata da quella
d’appello), i qualiAvvideekse%,94.1L,iset~ hanno rilevato che i marchi e
i personaggi, seppur presentavano delle differenze minime rispetto agli originali,
“per logo, grafia e dimensioni risultavano comunque analoghi agli originali” e
che, quindi, unitariamente considerati, erano ampiamente idonei ad ingannare
l’uomo medio. Trattasi di un accertamento non contrastato con l’allegazione di
prove di segno contrarg neila sede competente (vale a dire, dinanzi al giudice
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del merito) e chWon può essere messo in discussione in questa sede,
trattandosi di un accertamento di fatto incompatibile con i limiti e la funzione del
giudizio di legittimità.
2. Quanto al reato di cui all’art. 678 cod. pen., l’art. 97 del RD 635/40 stabilisce
che possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza
licenza esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque
chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi
venticinque di peso lordo. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato, anche
dinanzi al giudice d’appello, che gli artifici a lei sequestrati, già confezionati,
contenessero materiale esplodente in quantità superiore a 5 kg o superassero il
peso lordo di kg 25, e tuttavia non è stato effettuato alcun accertamento per
verificare il fondamento della tesi difensiva. Si evince chiaramente dalla sentenza
impugnata che la Corte d’appello ha ritenuto superato il quantitativo netto
perché il peso lordo degli artifici superava i 15 kg, senza altra specificazione sul
punto. Si tratta di una proposizione chiaramente illogica, in assenza di specifica
verifica ponderale o di prova circa la percentuale di materia esplodente
contenuta negli artifici in questione.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza sul punto con rinvio per
nuovo giudizio al giudice d’appello.
3

in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c) (art. 678 cod. pen.)
con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 5/4/2013

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