Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28045 del 20/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28045 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUFFO GIORGIO N. IL 08/08/1977
avverso l’ordinanza n. 3510/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 14/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/it1te le conclusioni del PG Dott.Wp

c—)41

Udit i difensor

IL

twk-77s

CoT

Data Udienza: 20/05/2016

,

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di

Venezia dichiarava estinta la pena detentiva inflitta a Ruffo Giorgio, ammesso
all’affidamento in prova al servizio sociale, limitatamente a quella scontata fino
alla data del 20/1/2014: in quella data Ruffo avrebbe commesso il delitto di
occultamento o distruzione di libri contabili, delitto per il quale era stato richiesto
il rinvio a giudizio nei suoi confronti. Il Tribunale dava atto che Ruffo non aveva

2. Ricorre per cassazione Giorgio Ruffo, deducendo vizio della motivazione.
In primo luogo, il risarcimento operato nei confronti di quasi tutte le persone
offese era stato già documentato all’atto dell’ammissione alla misura alternativa;
in secondo luogo, la prescrizione conferita era contraddittoria e non imponeva
affatto il risarcimento di altre parti lese.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il Tribunale
di Sorveglianza aveva confuso il

tempus commissi delicti con il momento

dell’accertamento del reato contestato: l’imputazione formulata dal P.M. era
generica, ma, trattandosi di reato finanziario, la data di consumazione del reato
avrebbe dovuto essere meglio specificata.
Il ricorrente nega di avere commesso il delitto contestato e censura come
immotivato il diniego dell’estinzione della pena.

3. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi dell’art. 678, comma 1

bis cod. proc. pen., il Tribunale di

Sorveglianza, nella materia della valutazione sull’esito dell’affidamento in prova
al servizio sociale, procede a norma dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.:
quindi con ordinanza adottata

de plano avverso la quale l’interessato può

proporre opposizione allo stesso Tribunale; in questo caso si procede ai sensi
dell’art. 666 cod. proc. pen.

Il ricorso proposto da Ruffo, pertanto, in applicazione dell’art. 568, comma
5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono
essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

dato prova di un accordo risarcitorio con le persone offese.

.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Così deciso il 20 maggio 2016

Il Consigliere estensore

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