Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28043 del 20/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28043 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLLICA PASQUALE N. IL 08/07/1948
avverso l’ordinanza n. 63/2015 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 14/07/2015
sentita la elazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/ttte le conclusioni del PG Dott. ),CV
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Uditi difensor

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Data Udienza: 20/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Mollica
Pasquale di riconoscimento della continuazione tra i delitti di cui agli artt. 73, 74
e 80 d.P.R. 309 del 1990, giudicati con due distinte sentenze di condanna.
Il Giudice osservava che i primi episodi delittuosi erano stati posti in essere
nel periodo 1990 – 1993, i secondi nell’anno 2001. La successione degli episodi

reati, stante la diversità dei soggetti di volta in volta coinvolti nelle associazioni,
la diversa base operativa delle stesse (Reggio Calabria e Milano) e la diversità
della nazione di provenienza della cocaina (Argentina e Venezuela). L’identità del
modus operandi non era ritenuta significativa per la prova del nesso della
continuazione.

2. Sono stati presentati due distinti ricorsi.
In un primo ricorso, si deduce violazione di legge processuale per omesso
avviso al Mollica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, nonché
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al merito della
decisione.
Secondo i ricorrenti, i reati giudicati nelle due sentenze erano da individuarsi
come singoli episodi criminosi oggetto di un programma unitario, previsto e
deliberato al momento della formazione del primo vincolo associativo. L’attività
illecita era ininterrotta, pur inframmezzata da periodi di detenzione, e i
collaboratori escussi nei due processi avevano ricondotto le attività ad un unico
contesto associativo guidato da Mollica. La Corte di appello di Reggio Calabria
aveva implicitamente indicato l’esistenza del nesso.

In un secondo ricorso si eccepisce ugualmente la mancata notifica del
decreto di fissazione del’udienza all’interessato e, quanto al merito della
decisione, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
I ricorrenti lamentano che le deduzioni difensive non siano state apprezzate
dal Giudice, ribadiscono che Mollica ha partecipato ad un’unica associazione
protrattasi nel tempo e successivamente evolutasi, lamentano che il Giudice non
abbia ritenuto significativi l’omogeneità dei reati e l’identico

modus operandi

identico.
Il Giudice avrebbe omesso una disamina delle due sentenze, con una
conseguente lettura parziale e disarmonica delle vicende di cui Mollica era stato
protagonista: in particolare non aveva tenuto conto dell’identico ruolo del

2

era tale da escludere logicamente la preventiva programmazione dei distinti

ricorrente nelle due vicende e della collaborazione del figlio Pietro; inoltre, il
percorso della droga era il medesimo (Sudamerica, Spagna, varie località
italiane).
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, non aveva tenuto conto che le sentenze di
condanna avevano già ritenuti riuniti per continuazione i reati associativi con i
singoli episodi di spaccio della sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Agli atti del fascicolo non si rinviene la prova della notifica del decreto di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio a Mollica Pasquale, allora detenuto
nel Carcere di Sulmona, che non era presente all’udienza stessa né aveva reso
dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza.

Come più volte ribadito da questa Corte, nel procedimento di esecuzione
l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di
nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate
per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia
obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 – dep. 16/11/2015,
Hoxha, Rv. 265235).

Di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato con
rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del
Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso il 20 maggio 2016

Il Consigliere estensore

DEPOSITAT

l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

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