Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2804 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2804 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCA ROBERTO N. IL 09/08/1973 .
di 533- c (f?
avverso la sentenza n. 718/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
geb3A442
1. La Corte di Appello di Lec’ercIO-r7
i sentenza emessa il 12/03/2013, in
riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie,
in data 03/11/2010 – appellata da Roberto Mosca, imputato del reato di cui
all’art. 2 L. 638/1983 (come contestato in atti) e condannato alla pena di gg.
venti di reclusione e di C 300,00 di multa – dichiarava non doversi procedere nei
confronti dello stesso limitatamente alle retribuzioni corrisposte sino all’Aprile

inflitta, in relazione alla residua imputazione (relativa ai mesi Maggio 2005 Agosto 2006) a gg. quindici di reclusione ed C 300,00 di multa; confermava nel
resto.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte sono infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2°
grado pagg. 3 – 4). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come
violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione del reato attinente alle retribuzioni corrisposte dal
Maggio 2005 al Dicembre 2005; prescrizione maturata progressivamente il
16/04/2013; 16/05/2013; 16/06/2013; 16/07/2013; 16/08/2013; 16/09/2013;
16/10/2013; 16/11/2013, periodo successivo alla sentenza, emessa il
12/03/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].

2

2005, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione; riduceva la pena

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto
Mosca con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Presidente

Ammende.

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