Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28039 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28039 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA VINCENZO N. IL 01/08/1960
avverso la sentenza n. 5292/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28-2-2012, in parziale riforma
di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Coppola Vincenzo a pena di

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Roberto Peccianti, lamentando l’omessa notifica del decreto
di citazione in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame del fascicolo processuale (consentito a questa Corte, in quanto si
tratta di valutare la sussistenza di un error in procedendo) risulta che il decreto
di citazione in appello fu notificato all’imputato l’11-11-2011, a Milano, presso la
sua abitazione, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.. Stante la temporanea
assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere l’atto, l’ufficiale
giudiziario effettuò Il deposito del plico presso il comune di appartenenza e ne
diede comunicazione al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il destinatario non provvide a ritirare l’atto.
Non corrisponde a verità, quindi, che sia mancata la vocatio in ius. Il ricorso va
pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che,
tenuto conto dei motivi del ricorso, stimasi equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/4/2013

giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

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