Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28038 del 04/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28038 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTORO RICCARDO N. IL 22/03/1962
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA, del
22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 04/04/2013
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza del 22
condannato Santoro Riccardo a pena di giustizia per il reato di ingiuria e
minaccia nei confronti di Di Marco Giandomenico.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Mario
Brancato, con due motivi.
Col primo si duole dell’illogicità della motivazione, che prescinde
dall’accertamento del dies commissi delicti e non tiene conto del fatto che tra le
11 e le 12 antimeridiane (indicato in querela come orario del fatto) l’imputato si
trovava al lavoro.
Col secondo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, che ha
attribuito credibilità alla teste Bianco sebbene a dibattimento avesse riferito in
maniera diversa (rispetto all’istruttoria) le espressioni offensive e minatorie
attribuite all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicate coerenti e credibili, nonché della teste Bianco Caterina. Non è compito
della Corte di cassazione procedere ad un rinnovato esame delle risultanze
probatorie e all’adozione di una nuova statuizione nel merito, una volta accertato
– come è dato riscontrare nella specie – che il convincimento del giudice d’appello
non è affetto da vizi logici e non è inficiato da una valutazione frammentaria e
riduttiva della prova. Anche la valutazione della credibilità dei testi e delle parti
offese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che, ove
effettuato nel rispetto dei canoni della logica e delle massime di esperienza, non
è censurabile dinanzi al giudice di legittimità.
Nel caso di specie nemmeno il ricorrente ha potuto indicare concreti
elementi per dedurre la falsità del teste Bianco, che ha confermato la versione,
già ritenuta credibile, della persona offesa, ed ha insistito, come aveva già fatto
nei motivi d’appello, sulla sua assenza nel luogo indicato dai testi al momento del
2
maggio 2012, a conferma di quella emessa dal Giudice di pace Trecastagni, ha
fatto. Senonché, gli argomenti addotti sono stati puntualmente smentiti in
sentenza, la quale sottolinea che l’accusa è riferita ad un fatto verificatosi agli
inizi di aprile del 2009, per cui non basta dare la prova di un’assenza riferita ad
alcuni giorni del mese, se nulla è dato sapere degli altri. Trattasi di una
osservazione pertinent6e e risolutiva, che assicura la tenuta logica della
motivazione anche su questo punto.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/4/2013
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000.