Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28034 del 26/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28034 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 26/03/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Versace Ruggero, nato a Monfalcone il 28.6.1964, avverso la
sentenza pronunciata in data 10.4.2012 dalla corte di appello di
Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

(/

FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 10.4.2012 la corte di appello di
Trieste dichiarava inammissibile, per tardività dell’impugnazione,

cui il tribunale di Gorizia aveva condannato quest’ultimo, imputato
del reato di cui all’art. 612, c.p., commesso in danno di Tomasin
Dimitri, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni
derivanti da reato in favore della costituita parte civile.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso l’imputato, lamentando il vizio di cui all’art.
606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 544, co. 3 e 172,
co. 3, c.p.p., in quanto la corte di appello non ha considerato che
il termine di sessanta giorni fissato dal giudice di primo grado per
il deposito della motivazione della sentenza scadeva il 23.1.2011,
giorno festivo, per cui esso deve considerarsi prorogato di diritto
al giorno immediatamente successivo non festivo, vale a dire al
24.1.2011.
Da tale giorno, dunque, decorreva il termine di quarantacinque
giorni per la proposizione dell’appello, che, dunque, scadeva il
10.3.2011, giorno in cui l’appello è stato regolarmente depositato
presso la cancelleria del giudice competente a ricevere l’atto.
Tanto premesso, il ricorso appare fondato, essendo evidente
l’errore di diritto in cui è incorsa la corte di appello di Trieste.
Il giudice di primo grado, infatti, aveva fissato in sessanta giorni,
ai sensi dell’art. 544, co. 3, c.p.p., il termine per il deposito della
motivazione della sentenza, di cui aveva letto il dispositivo alla
pubblica udienza del 24.12.2010.

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l’appello proposto da Versace Ruggero avverso la sentenza con

Pertanto, come correttamente indicato dalla corte di appello, il
suddetto termine scadeva il 23 gennaio 2011.
Tuttavia la corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza
che, in base al vigente calendario comune, il 23 gennaio 2011

dell’art. 172, co. 3, c.p.p., il suddetto termine era prorogato di
diritto al giorno successivo non festivo, vale a dire al 24.1.2011.
Ed invero, come da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione nella
sua più autorevole espressione, in tema di computo dei termini
processuali, la regola posta dall’art. 172, comma 3, c.p.p.,
secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo,
è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica
anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce,
pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (cfr.
Cass., sez. un., 29/09/2011, n. 155, R., rv. 251494).
Nella medesima sentenza la Corte ha, inoltre, chiarito che nelle
ipotesi in cui è previsto, come nell’art. 585, comma 2, lett. c),
c.p.p. – in cui si fissa in quarantacinque giorni il termine per
proporre impugnazione nel caso previsto dall’art. 544, co. 3,
c.p.p., con decorrenza dalla scadenza del termine determinato dal
giudice per il deposito della sentenza, ai sensi della lett. c) del
secondo comma del menzionato art. 585, c.p.p. – che il termine
assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra
dalla scadenza del termine assegnato per altra attività
processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il
precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo
non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del
termine successivo con esso coincidente.

3

cadeva in un giorno festivo (domenica), per cui, giusto il disposto

Ne consegue che, non dovendo computarsi ai fini del calcolo del
termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, co. 2, lett.
c), c.p.p., il giorno (24.1.2011) dello spirare del termine di
sessanta giorni fissato dal giudice di primo grado per il deposito

per proporre impugnazione, mentre deve computarsi l’ultimo
giorno (il 10.3.2011), giusto il disposto dell’art. 172, co. 4, c.p.p.,
nel caso in esame il termine per proporre appello scadeva non il
9.3.2011, come erroneamente affermato dalla corte di appello,
ma, per l’appunto, il 10.3.2011, giorno in cui, come rilevato dalla
stessa corte territoriale, l’atto di impugnazione era stato
depositato nella cancelleria del giudice di pace di Monfalcone.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal
Versace va, dunque, accolto, disponendosi l’annullamento
dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla corte di
appello di Trieste.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di
Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 26.3.2013

della sentenza, in cui è iniziata la decorrenza dell’ulteriore termine

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