Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28030 del 21/04/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28030 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TALERICO PALMA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRESCENZI STEFANO N. IL 03/01/1979
avverso l’ordinanza n. 2253/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 25/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 21/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 agosto 2015, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rigettava
la richiesta avanzata nell’interesse di Crescenzi Stefano di ricovero per il tempo
dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 148 codice penale.
A ragione riteneva – sulla base della documentazione agli atti (relazioni espletate ai
sensi dell’art. 112 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario; perizia
penale; note degli esperti psichiatrici della C.C. di Livorno) – che le problematiche
psichiatriche di cui il condannato risultava affetto non erano tali da attingere il livello di
gravità richiesto per ritenere necessaria la procedura di inserimento nell’ospedale
psichiatrico giudiziario.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il
Crescenzi, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in
riferimento agli artt. 27, comma 3, e 32 Cost., 3 CEDU, 148 cod. pen. e 112 d.P.R. n.
230/2000, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte, d.ssa Felicetta
Marinelli, ha chiesto che, previa qualificazione dell’impugnazione come reclamo, gli atti
vengano trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere correttamente qualificato come appello e rimesso per la sua
decisione al competente Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Va innanzitutto rilevato che l’istanza proposta nell’interesse del Crescenzi di procedere
alla valutazione dell’infermità psichica sopravvenuta del condannato ai fini di cui all’art.
148 cod. pen. conteneva implicitamente una richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico
o in una casa di cura e custodia per il tempo dell’esecuzione della pena.
Ciò comporta che, poiché avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia
di verifica della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione della relativa misura di
sicurezza il sistema non consente il ricorso per cassazione per saltum, essendo in
subjecta
materia prevista la competenza specifica in sede di impugnazione dei
provvedimenti emessi ex art. 69, comma 4, O.P. in capo al Tribunale di Sorveglianza ex
art. 70, comma 2, stesso Ordinamento, il ricorso vada qualificato nel senso indicato.
2. Per il principio di conservazione espresso dall’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, il
giudice è, infatti, tenuto a dare la giusta qualificazione all’impugnazione non
correttamente indirizzata e a trasmettere gli atti al giudice competente.
2
posta a base della decisione di ripristino della custodia cautelare in diverso procedimento
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
sorveglianza di Perugia.
Così deciso, il 21 aprile 2016
Il Pre
n
Il Consigliere estensore