Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2803 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2803 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Versace Annunziata, nata a Taranto 1’11.2.63
imputata artt. 10 bis e 10 ter d.lgs 74/00
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. Taranto, del 23.4.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La ricorrente è stata giudicata responsabile, in entrambi i gradi di giudizio, della
violazione degli artt. 10 bis e ter per avere omesso di versare, entro il termine prescritto,
l’imposta sul valore aggiunto.
Il gravame qui svolto sostiene che la motivazione è mancante o comunque lacunosa
perché basata su ricostruzioni presuntive ed in assenza di riscontri obiettivi.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
La doglianza, infatti, difetta del tutto di specificità e confonde la “mancanza” di
motivazione (da intendersi tale solo quella assente graficamente o meramente apparante perché affidata a formule
di stile) con il “contenuto” della decisione, che non viene condiviso dalla ricorrente sulla base
della mera asserzione che la responsabilità si baserebbe su una ricostruzione presuntiva.
Fermo restando che la illogicità manifesta (unico vizio eventualmente qui denunciabile essendo
palese la esistenza fisica e congrua di una motivazione) non si identifica con la mera difformità della
Data Udienza: 06/12/2013
decisione assunta rispetto a quella che era nelle aspettative della ricorrente, vi è da dire che,
nella specie, i giudici hanno affrontato la questione sotto tutti i punti di vista (inclusi i dubbi di
legittimità costituzionale delle disposizioni violate), osservando, in particolare, quanto alla responsabilità
dell’imputata, che «nulla quaestio… per ciò che attiene alla effettività del mancato pagamento
delle somme dovute dall’imputata a titolo di imposta sul valore aggiunto, posto che la
circostanza è stata acquisita sulla base delle stesse indicazioni fornite dall’odierna appellante in
sede di dichiarazione annuale 2006».
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il Pres sente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.