Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28026 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28026 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAL VONE FERDINANDO N. IL 06/03/1966
avverso l’ordinanza n. 96/2015 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
03/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3.06.2015 la Corte d’appello di Perugia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Malvone Ferdinando aveva
chiesto che fosse dichiarata la non definitività, ex art. 670 cod.proc.pen., della
sentenza di condanna alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui all’art.
74 DPR n. 309 del 1990 pronunciata nei suoi confronti il 9.05.2014 dalla
medesima Corte territoriale, con conseguente richiesta di scarcerazione, sul
presupposto della proposizione di tempestivo ricorso per cassazione in data

apparente notificazione – il 7.02.2015 – dell’estratto contumaciale della sentenza
di condanna, e deducendo altresì che non competeva alla Corte d’appello (ma
alla Corte di cassazione) di rilevare l’eventuale tardività dell’impugnazione e la
sua conseguente inammissibilità.
Il giudice dell’esecuzione rilevava che l’estratto della sentenza di condanna era
stato notificato a mani proprie del Malvone il 2.02.2015 (e non il 7.02.2015),
come attestato nella relata di notifica dell’atto, con conseguente scadenza del
termine per l’impugnazione il 19.03.2015; la tardività oggettiva del ricorso per
cassazione proposto il 23.03.2015 era di conseguenza legittimamente rilevabile,
mentre la prova della conoscenza effettiva della sentenza da parte dell’imputato,
discendente dall’esecuzione della notifica a mani proprie del Malvone, giustificava
il rigetto dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per l’impugnazione,
formulata ai sensi dell’art. 175 del codice di rito.
2. Ricorre per cassazione Malvone Ferdinando, a mezzo del difensore, deducendo
tre motivi di doglianza, coi quali lamenta:
– violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonchè vizio di
motivazione per travisamento della prova documentale, con riguardo al giorno di
esecuzione della notifica della sentenza di condanna all’imputato, scritto sulla
relata apposta in calce alla copia dell’atto a lui consegnata, riportante il numero
7 e non il numero 2 (del mese di febbraio 2015), come si evinceva dal raffronto
grafico con la scritturazione del numero 2 che componeva l’anno 2015, e in
particolare con l’angolo sull’apice, con la curvatura dell’asta in flessione e col
tratto finale verso destra, che rendevano evidente che la cifra corrispondente al
giorno era un 2 e non un 7; l’operatività del principio in dubio pro reo imponeva
dunque di privilegiare la lettura della data di decorrenza del termine per
l’impugnazione nel 7.02.2015, e non nel 2.02.2015;
– violazione di norme processuali con riguardo alla carenza di potere della Corte
d’appello di rilevare l’eventuale tardività dell’impugnazione di legittimità, la cui
causa di inammissibilità poteva essere dichiarata esclusivamente dalla Corte di
cassazione, alla stregua del disposto degli artt. 648 e 591 del codice di rito, in

1

23.03.2015, avendo il difensore fatto legittimo affidamento sulla data di

presenza, tra l’altro, di ricorso proposto dai coimputati;
– violazione di legge in relazione agli artt. 670 comma 3 e 175 cod.proc.pen.,
nonché vizio di motivazione, con riguardo all’erroneo rigetto dell’istanza
subordinata di restituzione nel termine per l’impugnazione, nonostante la
ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore in ordine alla buona fede del
difensore nella ritenuta decorrenza dal 7.02.2015 del termine per proporre il
ricorso per cassazione, discendente dalla lettura della data apparente della
notifica eseguita all’imputato.

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la scarcerazione del
Ma lvone.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione, e deve essere rigettato, per le
ragioni che seguono.
2. Il primo motivo di doglianza è infondato fino a rasentare l’inammissibilità.
Premesso che risulta indiscutibilmente accertato che l’estratto contumaciale della
sentenza di condanna pronunciata il 9.05.2014 dalla Corte d’appello di Perugia è
stato notificato a mani del Malvone il 2 febbraio 2015 dai carabinieri della
stazione di Lanciano (vedi informativa in data 24.11.2015, acquisita presso
l’autorità che ha eseguito la notificazione dell’atto), le questioni relative alla
possibilità di confondere l’indicazione numerica del giorno dell’avvenuta notifica,
scritta sulla relata, nel senso di leggere il segno grafico 2 come 7, e alla
sussistenza di un errore di lettura sul punto in cui potrebbe essere incorso il
difensore del Malvone (e non certamente quest’ultimo, necessariamente
consapevole di aver ricevuto l’atto il 2.02.2015, e non il 7.02.2015), integrano
altrettante questioni di fatto la cui decisione spetta al giudice di merito (il giudice
dell’esecuzione, nel caso di specie) e non è sindacabile dal giudice di legittimità
ove sia congruamente e logicamente motivata.
L’ordinanza impugnata ha argomentato in modo coerente e adeguato le ragioni
per cui ha escluso che il grafismo utilizzato dal redattore della relata di notifica
potesse indurre la falsa apparenza della data del 7 febbraio 2015, rilevando che
“la data indicata nel verbale di notifica conteneva chiaramente la cifra 2, scritta
peraltro in modo identico a quella che compare nell’anno 2015 con caratteristica
stilizzazione e con modesta curvatura, peraltro senza stanghetta centrale di un
possibile 7 e con prolungamento della scritturazione alla base, non compatibile
con un 7 e invece corrispondente alla stilizzazione di un 2”:

si tratta di una

tipica, incensurabile, valutazione di fatto, frutto di un confronto diretto e
ponderato col dato testuale della scrittura esaminata, al quale è estraneo
qualsiasi profilo di travisamento della prova documentale.
2

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede

La diversa lettura prospettata dal ricorrente si risolve dunque nella sollecitazione
di una rinnovata valutazione del fatto che non compete alla Corte di cassazione.
3.

Il secondo motivo di doglianza è parimenti infondato, alla stregua

dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la presentazione di
un’impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la
quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico
ministero anche prima della pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità
dell’impugnazione (Sez. Un. n. 47766 del 26/06/2015, Rv. 265107, Butera),

sarebbe sempre sufficiente a impedire la formazione del giudicato formale (Sez.
1 n. 35503 del 24/06/2014, Rv. 260287).
Correttamente, pertanto, il giudice dell’esecuzione ha provveduto sull’istanza di
scarcerazione del Malvone, rigettandola sul presupposto dell’irrevocabilità della
sentenza di condanna, che la Corte territoriale era legittimata ad affermare
nell’ambito del procedimento ex art. 670 comma 1 cod.proc.pen. (senza che ciò
possa pregiudicare la competenza funzionale del giudice dell’impugnazione alla
pronuncia ex art. 591 cod.proc.pen.).
4.

Anche il terzo motivo di doglianza non merita accoglimento, avendo

l’ordinanza impugnata congruamente escluso, con motivazione incensurabile, la
ricorrenza di un caso fortuito o di forza maggiore – i cui presupposti non sono
stati peraltro chiaramente esplicitati nell’istanza originaria, che sembra limitarsi a
proporre un mero incidente di esecuzione, così che il motivo di ricorso sconta sul
punto un’evidente genericità – nell’erroneità del computo della decorrenza del
termine per impugnare la sentenza a partire da una data diversa da quella,
ritenuta inequivocabile, della sua notificazione all’imputato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria di inserire copia della presente sentenza nel fascicolo del
procedimento relativo ai ricorsi di Ascione Francesco + 4 già fissato per il
14.10.2016 in pubblica udienza e recante n. di R.G. 11429/15.
Così deciso il 21/04/2016

posto che altrimenti la presentazione di un atto di impugnazione fuori termine

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