Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28024 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28024 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONETTI FABRIZIO N. IL 17/09/1989
avverso l’ordinanza n. 9093/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. mmilLth
mikadbo

cu.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Antonetti Fabrizio, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza in data 23.10.2014 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere formulate dal
ricorrente ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord.pen. con riguardo all’espiazione
della pena residua di anni 1 mesi 5 giorni 25 di reclusione inflitta per violazione
della disciplina degli stupefacenti, deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto

2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse, essendo terminata l’esecuzione della pena in data 7.12.2015, come
risulta dalla acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con specifica e motivata
deduzione, un eventuale interesse a coltivare l’impugnazione.
2.

La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta

provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da
una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez.
Un. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166, e, da ultima, Sez. 1 n. 4741 del
12/12/2013, imputato Perone).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 21/04/2016

insussistenti i requisiti per la concessione della detenzione domiciliare.

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