Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28023 del 08/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28023 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZINGARIELLO GIANCARLO N. IL 29/04/1978
ZINGARIELLO PIETRO SILVANO N. IL 30/05/1958
avverso la sentenza n. 748/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/03/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Fraticelli, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Zingariello Giancarlo e Zingariello Pietro Silvano sono stati
condannati dal Gup del tribunale di Urbino, all’esito di giudizio abbreviato
e previa concessione delle generiche prevalenti, alla pena di anni uno e
bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta
preferenziale. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di
primo grado. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati
per i seguenti quattro motivi:
a. violazione dell’articolo 125, numero tre, cod. proc. pen. per
mancanza di motivazione o motivazione apparente, essendo
stata utilizzata, con la tecnica del copia-incolla, la motivazione
di una sentenza riferibile ad altri soggetti.
b. Vizio di motivazione con riferimento al profilo di cui al punto
precedente.
c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché
erronea valutazione di elementi di prova, in relazione alla
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Sostiene il ricorrente che gli imputati dovessero ritenersi
esenti dal fallimento e che questo comporti la mancata
punibilità.
cl. Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ed omessa
valutazione di circostanze acquisite agli atti in relazione
all’elemento soggettivo; secondo i ricorrenti la motivazione
sarebbe contraddittoria ed illogica laddove i giudici dell’appello
hanno considerato provata la connotazione dolosa della
condotta per il solo fatto che la contestata distrazione ed il
pagamento preferenziale siano avvenuti in prossimità del
fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

mesi quattro di reclusione, interamente condonata, per reati di

1. Il primo motivo è palesemente infondato; a prescindere dalla
mancata prova dell’asserzione relativa alla copiatura di diversa sentenza,
il compito di questa Corte è limitato al sindacato dei vizi intrinseci della
motivazione, e ciò può fare indipendentemente dalle modalità di
confezione della stessa. Ed allora non si può non rilevare che il ricorso
non indica alcuno specifico vizio motivazionale, e ciò a fronte di un
ragionamento contenuto nella sentenza della Corte d’appello di Ancona
che risulta perfettamente in termini con le problematiche prospettate.

motivo di ricorso.
3. Il terzo motivo è infondato. Questo Collegio ritiene di condividere
la sentenza delle sezioni unite, secondo cui il giudice penale investito del
giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16
marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di
fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza
dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste
per la fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1.
R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12
settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 cod.
pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. (i, n. 19601 del 28/02/2008,
Niccoli, Rv. 239398; conff. Sez. 5, Sentenza n. 40404 del 08/05/2009,
Rv. 245427; Sez. 5, Sentenza n. 9279 del 08/01/2009,Rv. 243160).
4. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il
corrispondente motivo nell’atto di appello era generico, limitandosi
l’appellante ad affermare che difettava l’elemento soggettivo; in tema di
ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della
sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la
sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato
inammissibile (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891).
5. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere rigettato,
con le conseguenti statuizioni in punto spese.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 8/03/2013

2. Analogo discorso si deve fare per quanto riguarda il secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA