Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2802 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2802 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Settimo Nicola, nato a Bitonto l’1.11.54
imputato art. 2 d.lgs 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste dell’8.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La decisione qui impugnata ha confermato la condanna del Tribunale nei confronti del
ricorrente accusato di avere violato l’art. 2 bis d.lgs 238/83 omettendo di versare le ritenute
operate sulle retribuzioni dei dipendenti.
Il presente gravame lamenta il fatto che i giudici non abbiano considerato la modestia
dell’importo non versato ed abbiano, per contro, valorizzato i precedenti negativi dell’imputato
finendo per irrogare una pena eccessiva.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Si tratta, infatti, della
medesima doglianza svolta dinanzi ai giudici di appello che vi hanno replicato adeguatamente
osservando – appunto – che, nella determinazione della pena, non si doveva considerare solo
la modestia delle ritenute non versate ma anche i numerosi precedenti penali dell’imputato
«che rivelano la propensione a svolgere un’attività d’impresa in modo da non soddisfare tutti i
limiti e le prescrizioni legislative».
Data Udienza: 06/12/2013
Ci si trova, pertanto, al cospetto di una doglianza motivata solo in modo “apparente”
ma che, per di più, sembra voler
ottenere da questa S.C. una rivisitazione dei dati processuali per trarne conclusioni differenti.
Ciò è, però, notoriamente non consentito in sede di legittimità ove compete solo un controllo
sulla chiave interpretativa della motivazione che, come già evidenziato, nella specie, non
presenta vizi logici di sorta.
(Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708)
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il P
idente
P.Q.M.