Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28012 del 30/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28012 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA FRANCESCO N. IL 21/02/1965
avverso l’ordinanza n. 175/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
21/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina in funzione di giudice dell’esecuzione con
ordinanza in data 21 gennaio 2015 rigettava la richiesta avanzata nell’interesse
di Costa Francesco, finalizzata ad ottenere l’applicazione del regime della
continuazione tra le seguenti sentenze:
-Corte d’appello di Messina in data 7-5-2008, irrevocabile il 19-2-2009, che era
intervenuta a sanzionare le condotte di porto e detenzione d’arma con la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con
mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e quella di cui all’ad 416 bis cod. pen.;
-Corte d’appello di Messina in data 5-12-2010, irrevocabile il 19-6-2013, titolo
per il quale era stata inflitta condanna tra gli altri anche per il reato di cui all’art
74 d.p.r. 309/1990.
2. Ricorre per cassazione Costa Francesco a mezzo del difensore di fiducia
avvocato Antonio Strangi e deduce i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo motivo si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità
dell’ordinanza impugnata. Lamenta che i due procedimenti da cui erano derivate
le decisioni in relazione alle quali si era avanzata istanza di continuazione
derivavano da un’unica notizia di reato. L’antefatto era individuato nella
particolarità che attraverso intercettazioni telefoniche si era inteso che più
detenuti all’interno del carcere facessero uso di un telefono cellulare ed
avessero programmato l’esecuzione di un omicidio. Si era intervenuti, pertanto,
con il fermo dei delegati all’esecuzione del delitto. La vicenda che aveva
interessato il Costa era stata definita con la sentenza della Corte d’appello in
data 7-5-2008 irrevocabile il 19-2-2009, sentenza che era intervenuta a
sanzionare le condotte di porto e detenzione d’arma con la circostanza
aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L.
12 luglio 1991, n. 203 e quella di cui all’art 416 bis cod. pen. .
prosecuzione delle attività investigative aveva permesso di ricostruire
La
l’esistenza e la partecipazione ad una struttura associativa che realizzava reati
contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. La struttura era funzionale al
permanere ed al mantenimento anche economico del gruppo associativo ex art
416 bis cod. pen..
La decisione, rilevante in parte qua, era quella emessa dalla Corte d’appello di
Messina in data 5-12-2010, irrevocabile il 19-6-2013, titolo per il quale era
inflitta la condanna di cui all’ad 74 d.p.r. 309/1990.
Ebbene censura il ricorrente il mancato riconoscimento della continuazione tra il
reato di cui al capo M della sentenza indicata e quello di cui all’art 416 bis cod.
pen.. Erroneamente, annota, risulterebbe richiamato il requisito temporale e la
distanza cronologica, per inferirne un difetto del requisito di previsione unitaria e
specifica ab origine. D’altro canto, si duole il ricorrente, l’ordinanza avrebbe
realizzato una disparità di trattamento tra diversi imputati ai quali, di converso,
era stato riconosciuto il vincolo della continuazione già nel giudizio d’appello.
Ancora, vi era assoluta corrispondenza tra i soggetti partecipi del gruppo di cui
all’ad 416 bis cod. pen. e quelli di cui al sodalizio previsto dall’art 74 d.p.r.
309/90. Il Costa, in particolare, nella sentenza era stato indicato come uomo di
2

Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, depositata in data 14 settembre 2015 con cui
ha chiesto annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento del
vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art 416 bis cod. pen. e quello di
cui all’art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Lacunosa e non appagante è la motivazione del provvedimento impugnato
nella parte in cui giunge ad escludere l’applicabilità del regime della
continuazione nel segmento indicato, senza offrire plausibile giustificazione del
percorso logico seguito.
Invero, l’unicità del disegno criminoso va intesa quale scopo unitario dei singoli
reati che costituiscono la realizzazione del programma delineato, ab initio e, sia
pur a grandi linee, nella mente dell’agente.
Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato e della sentenza di
merito cui esso si riferisce si apprende che la Corte d’appello aveva escluso la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con
mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 in relazione all’ad 74 d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309, proprio perché si trattava di un’unica entità che rivestiva carattere
mafioso ed era egualmente dedita al traffico di stupefacenti.
Si intende, allora, come in questa prospettiva la motivazione del provvedimento
impugnato sia assolutamente carente. Non si sviluppa il tratto in esame, né si
spiega per quale ragione a fronte di una possibile strutturale unitarietà del
gruppo associativo, con connotazioni di mafiosità, e che, dunque, realizzava
anche attività connesse alla gestione degli stupefacenti, non si potesse essere
verificata una possibile progettualità unitaria da recuperare all’unificaizoen di cui
all’art 81 cod. pen.
Né il richiamo alla assenza di identità tipologica tra i fatti ed il difetto di
prossimità temporale risultano elementi che possono ritenersi sufficienti a dare
conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto.
2. Segue, alla luce di quanto premesso, annullamento dell’ordinanza impugnata
e rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Messina, diverso giudice (Corte
cost. n. 183 del 3 luglio 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Messina.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016
Il Consigliere estens

fiducia del Santovito, cioè, del vertice del gruppo ex art 416 bis cod. pen.
D’altro canto era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione
al delitto di cui all’ad 74 d.p.r. 309/1990, proprio perché si trattava di un’unica
entità caratterizzata dalla mafiosità dell’azione e che risultava dedita
contestualmente alla gestione degli stupefacenti.
Si censura, infine, la decisione nella parte in cui si addebita al ricorrente di non
aver allegato ogni elemento utile a sostegno dell’istanza avanzata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA