Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28011 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28011 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORCELLO LUCA N. IL 10/10/1964
avverso l’ordinanza n. 1169/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 03/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. kjed-…
c(2,11,
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CrliSo
,

Uditi difensor ‘vv.;

Data Udienza: 30/03/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 3 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Genova
rigettava l’opposizione proposta da Luca Torcello avverso il provvedimento col
quale il medesimo Tribunale in data 20 marzo 2014 aveva dichiarato inammissibile
l’istanza di riabilitazione avanzata dal Torcello in ragione del mancato decorso dei
termini stabiliti dalla legge.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del

a) violazione di legge in relazione agli artt. 211, 212 e 227-ter d.P.R. n. 115/2002,
per avere il Tribunale di sorveglianza censurato il comportamento del ricorrente
per il mancato adempimento spontaneo delle pene pecuniarie e delle spese di
giustizia, conseguenti alla pronuncia di una sentenza di condanna, senza
considerare che per poter provvedere era necessario attendere la notificazione,
entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, da parte
della cancelleria del giudice dell’esecuzione dell’invito al pagamento, contenente
l’intimazione di pagare entro il termine di trenta giorni e di depositare la ricevuta di
versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, atto che doveva fornire i
dettagli tecnici e formali per provvedere ai sensi dell’art. 1, commi 367 ss, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale condizione si è avverata con molto ritardo
soltanto in data 16 dicembre 2011 per fatto addebitabile alla cancelleria, cui è
seguito l’immediato pagamento da parte del Torcello, nonostante l’ufficio fosse
onerato ai sensi degli artt. 212 e 227 ter d.P.R. 115/2002, di dare impulso
immediatamente al procedimento.
b) Violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 178 cod. pen.; nonostante
il ricorrente si sia attivato immediatamente, il Tribunale di Sorveglianza di Genova
ha errato nell’interpretare i principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di
legittimità in ordine ai requisiti necessari ex art. 178 cod. pen. al fine di ottenere
un provvedimento riabilitativo. Se la Suprema Corte ha ritenuto che l’assoluta
mancanza di pagamento della pena pecuniaria non può escludere la concessione
del provvedimento riabilitativo, in quanto comportamento in sé non significativo di
mandato ravvedimento, essendo sufficiente la prova del reinserimento nella
società ed il rispetto delle regole, tanto più il beneficio richiesto avrebbe dovuto
essere riconosciuto al Torcello, il quale, non solo ha dato prova di essersi reinserito
pienamente nella comunità, ma ha adempiuto in data 19 dicembre 2011 a fronte
della notifica della cartella da parte dell’agente di riscossione avvenuta in data 16
dicembre 2011, ha tenuto corretta condotta e ha risarcito il danno cagionato col
reato col versamento della considerevole somma di 1000,00 euro sul conto
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova a nome e per conto della COOP Liguria,
cifra incomparabilmente superiore al valore del bene che è stato accusato di aver
sottratto.

difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:


3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Roberto Aniello, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.Successivamente alla proposizione del ricorso con memoria depositata in
data 16 marzo 2016 e pervenuta il successivo 29 marzo 2016, il difensore del
ricorrente ha dedotto che l’istanza di riabilitazione per la quale era stato attivato il

provvedimento del 2 febbraio 2015. Tanto priva il ricorrente di un qualsiasi
interesse, concreto ed attuale, ad ottenere da questa Corte una decisione sul
merito dell’impugnazione proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende
inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

rimedio impugnatorio è stata accolta dal Tribunale di sorveglianza di Genova con

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