Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28006 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28006 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMBERTI ALFONSO N. IL 30/01/1937
avverso l’ordinanza n. 257/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
24/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

CY.LA 0-2 4° Di 4..4_29–

Uditi difensor Avv.;

CD-C,3-r.•

CD

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Data Udienza: 30/03/2016

1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 24 giugno 2014,
rigettava la domanda con la quale Lamberti Alfonso, in qualità di
terzo proprietario, chiedeva la revoca della confisca della somma di
L. 1.059.414.342 disposta in danno di Lamberti Domenico, fratello
dell’istante, con sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 416bis c.p. ed altro.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che il ricorrente
rivendicava la restituzione delle somme dette adducendo di esserne
il proprietario sostanziale ancorchè versate le stesse su conto
corrente bancario intestato al fratello Domenico. Ciononostante la
domanda, argomentava il tribunale, non poteva trovare ingresso
giacchè avente ad oggetto risorse finanziarie acquisite con condotte
di corruttela giudiziaria consumate dal richiedente, magistrato, in
tale qualità sottoposto a processo penale definito con declaratoria di
estinzione dei reati per prescrizione e revoca della confisca di quella
stessa somma oggetto della domanda in esame, sottoposta a vincolo
anche in quel diverso procedimento. Osservava altresì il giudice
dell’esecuzione che la sentenza di condanna di Lamberti Domenico,
esplicitamente, aveva riconosciuto la proprietà sostanziale delle
somme in sequestro in capo al fratello Alfonso, ma evidenziava nel
contempo che esse erano il frutto di condotte giudiziarie corrotte
consumate dal magistrato in favore del clan camorrista degli
Alberti, del quale sodale era il fratello Domenico, per questo
condannato e concorrente nella corruzione. Ciò premesso, rilevava
infine il tribunale che Lamberti Alfonso, rispetto alla confisca
ordinata nella sentenza di condanna a carico del fratello, era terzo e
come tale non aveva comunque diritto alla invocata restituzione
giacché, ancorchè provata, come detto, la sua proprietà delle somme
per cui è causa, di esse risultava altresì comprovata la illiceità della
provenienza (art. 416-bis c.p., per cui Lamberti Domenico è stato
condannato, comma 7).
2. Ricorre avverso l’ordinanza del tribunale l’interessato, difeso dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la
illegittimità per violazione di legge sul presupposto che sarebbe
pacifica la proprietà delle somme confiscate in capo all’istante, che
questi avrebbe altresì provato la liceità della loro provenienza
(compendio delle attività svolte dall’interessato, magistrato, docente
universitario, scrittore affermato di libri di notevole tiratura), che

La Corte ritenuto in fatto e considerate in diritto

3. 11 ricorso è infondato.
3.1 L’insegnamento della corte di legittimità nelle ipotesi dedotte
col ricorso in esame è noto quanto consolidato (si veda, tra le tante,
Cass., Sez. 1, n. 48128 del 05/11/2009, Rv. 245624): il terzo,
rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che agisca in sede
esecutiva per ottenere la restituzione di beni confiscati, ha l’onere di
dimostrare di esserne proprietario in base ad un titolo lecito, non
essendo sufficiente addurre una titolarità formale (motivando la
citata pronuncia la Corte ha precisato che, ove si tratti di denaro
depositato su un conto corrente, non sarebbe sufficiente la mera
intestazione formale del conto, occorrendo la prova dell’effettiva
appartenenza del denaro e la liceità della provvista; nello stesso
senso: N. 26475 del 2009, Rv. 244035; anche rv. 262892 del 2014).

Legittimamente pertanto può invocarsi, in sede esecutiva e da parte
del terzo, la revoca della confisca di una somma di denaro disposta
in un giudizio di cognizione al quale il terzo non ha partecipato, tale
è l’ipotesi venuta all’esame del Collegio, se l’interessato alla
restituzione comprovi la proprietà del bene e la liceità di tale titolo.
3.2 Nel caso in esame, viceversa, nonostante il diverso opinare
difensivo, il ricorrente Lamberti Alfonso ha provato di essere il
proprietario effettivo della cospicua somma versata sul conto
corrente intestato al fratello Domenico, ma non ha affatto provato la
liceità del suo titolo, giacchè viceversa provato, tanto afferma una
sentenza passata in giudicato (quella a carico del fratello), che dette
somme integrano il compendio delittuoso di attività di corruttela
giudiziaria consumata dal ricorrente, il quale da tali accuse non è
stato affatto prosciolto; in suo favore infatti, dopo una sentenza di
condanna pronunciata in primo grado, è intervenuta una semplice
pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, decisione

non sarebbe stato mai condannato per condotte di corruzione o
associative, che l’art. 7 della CEDU vieta provvedimenti di
confisca, sostanzialmente sanzionatori, in assenza di giudizi di
colpevolezza, che la intestazione formale in favore del fratello era
giustificata dalla esigenza di sottrarre dette somme alle mire della
moglie separata del legittimo proprietario, che già la corte
distrettuale, con la sentenza dichiarativa della improcedibilità
dell’azione penale a carico del Lamberti Alfonso per la intervenuta
prescrizione dei reati giudicati, avrebbe certificato la liceità delle
somme confiscate tanto da disporne la restituzione all’avente
diritto.

quest’ultima inidonea a vincere il giudicato a carico del fratello,
ricognitivo della natura illecita del compendio in denaro sottoposto
a vincolo.

P. T. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, addì 30 marzo 2016

4. Il ricorso, in conclusione, alla stregua di quanto sin qui
argomentato, deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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