Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28003 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28003 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOULIKAS LAZAROS N. IL 23/06/1969
avverso l’ordinanza n. 443/2015 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
11/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/03/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 giugno 2015, il Giudice per le indagini

emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di
Toulikas Lazaros, ritenendolo gravemente indiziato in ordine al reato di
cui all’art. 12, commi 1 e 3 lett. a) e lett. d), 3-bis, 3-ter d.lgs. n. 286 del
1998, per aver compiuto, il 29 maggio 2015, al fine di trarne profitto,
atti diretti a procurare l’ingresso illegale di nove stranieri nel territorio
italiano, trasportandoli nascosti all’interno del rimorchio di un
autoarticolato da lui condotto, imbarcato su una motonave proveniente
dalla Grecia.
Con sentenza del 15 ottobre 2015, il Tribunale di Ancona, in esito
a giudizio, dichiarava il Toulikas responsabile del reato ascrittogli e lo
condannava alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro
160.000,00 di multa.
Il difensore del Toulikas presentava al predetto Tribunale, il 13
novembre 2015, per la revoca della misura cautelare, istanza che veniva
rigettata con ordinanza del 18 novembre 2015.
Avverso tale rigetto, il difensore proponeva appello, ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., al predetto Tribunale, che lo rigettava con
provvedimento in data 11 dicembre 2015.

2. L’avv. Spiridula Krokidi, difensore del Toulikas, ha proposto
ricorso per cassazione datato 26 dicembre 2015, affidato a otto motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. a), cod. proc. pen., difetto di giurisdizione del giudice italiano in
favore di quello greco e violazione degli artt. 6 e 10 cod. pen. e dell’art. 3
della convenzione di Montego Bay sull’estensione del territorio degli Stati
oltre le coste per 12 miglia marine. Si sostiene che la condotta del
Toulikas sia stata interrotta mentre la nave, su cui il suo camion era
imbarcato, stava partendo dal porto greco di Igumenitsa.

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preliminari del Tribunale di Ancona, a seguito di convalida di arresto,

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. b), erronea applicazione degli artt. 13 e 24, comma secondo,
Cost., sostenendo che al Toulikas non sia stato concesso di essere
interrogato dagli organi inquirente e giudicante, ma sia stato ritenuto che
egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio
per la convalida dell’arresto e che la violazione sia stata superata con la

2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. e), carenza di motivazione, sostenendo che è stato ritenuto che il
decorso del tempo non sia stato sufficiente a giustificare la revoca della
misura. In realtà, l’istanza difensiva era basata anche sul comportamento
corretto dell’imputato durante l’esecuzione della misura, sull’avvenuta
celebrazione del giudizio di primo grado, sullo stato di incensuratezza
dell’imputato.

2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. a), violazione degli artt. 13 e 27 della Costituzione, sostenendo che
non siano stati considerati adeguatamente la presunzione di non
colpevolezza dell’imputato e l’importanza del tempo decorso in custodia
cautelare.
2.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e), violazione degli artt. 125 n. 3 e 274 cod. proc. pen.,
sostenendo che non sia stata resa motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza di esigenze cautelari.
2.6. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. a), violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che la misura
cautelare sia stata adottata in modo distorto, quale preventiva espiazione
di una punizione futura e incerta.
2.7. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e), in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., carenza di motivazione
in ordine alla possibilità di adottare una misura alternativa alla custodia
cautelare in carcere.

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celebrazione del processo.

2.8. Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. a), violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., per mancata indicazione
del giudice relatore nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della
misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

giurisdizione del giudice italiano, è infondato.
Si ravvisano, infatti, tutte le condizioni previste dall’art. 10 cod.
pen., che stabilisce la giurisdizione del giudice italiano per la condotta
commessa all’estero da uno straniero in danno dello Stato italiano,
qualora l’autore sia presente in Italia a vi sia stata richiesta del Ministro
della giustizia.

2.

Il secondo motivo, riguardante il mancato espletamento

dell’interrogatorio di garanzia, è infondato.
L’interrogatorio, infatti, non è necessario qualora la misura
cautelare sia stata emessa, come nel caso in esame, dopo la condanna in
primo grado.

3. Sono infondati sia il terzo motivo, con cui è stata dedotta la
mancata considerazione del decorso del tempo di applicazione della
misura, del comportamento corretto dell’imputato durante l’esecuzione
della misura, dell’avvenuta celebrazione del giudizio di primo grado, dello
stato di incensuratezza dell’imputato; sia il quarto motivo, con cui si
lamenta la violazione del principio di non colpevolezza e si ribadisce la
critica per la mancata attribuzione di importanza al decorso del tempo di
applicazione della misura cautelare.
In realtà, il rinvio dell’ordinanza impugnata alla sentenza di
condanna già pronunciata in primo grado, benché ancora soggetta a
riforma, ha frattanto valore confermativo degli indizi di colpevolezza
giustificativi della misura. D’altra parte, il decorso del tempo di
sottoposizione alla misura cautelare è stato valutato dal Tribunale, che lo
ha ritenuto incapace, per la sua durata, di apportare modificazioni in
melius del quadro cautelare. Gli altri elementi indicati nel ricorso, poi,

sono superati dai rilievi sulla capacità criminale e la spregiudicatezza
dell’imputato.

4

1. Il primo motivo, con il quale è stato sostenuto il difetto di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
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-9.16

4.

Sono infondati, e vanno trattati congiuntamente perché

strettamente collegati, il quinto motivo, riguardante le esigenze cautelari;
il sesto, con il quale si sostiene che la misura cautelare è stata adottata in
modo distorto, come anticipazione della pena; il settimo, con il quale si
lamenta la mancanza di motivazione circa la possibilità di adottare una
misura cautelare diversa dalla custodia in carcere.

denunciata finalità anticipatoria della espiazione della pena, ma reca
congrua e coerente motivazione circa la sussistenza delle esigenze
cautelari, ponendo in rilevo sia la notevole capacità criminale
dell’imputato, sia gli elementi da cui si desume il pericolo di fuga, per la
elevatezza della pena inflitta e la mancanza di collegamento dell’imputato
col territorio italiano. È pienamente coerente, quindi, anche
l’affermazione contenuta nella parte finale dell’ordinanza, in base alla
quale le esigenze cautelari non potrebbero essere salvaguardate da altra
misura.

5. L’ottavo motivo, riguardante la mancata indicazione del relatore
nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare,
è inammissibile. Proprio nel ricorso, infatti, si afferma che la legge
richiede l’indicazione «senza però comminare alcuna conseguenza» ed è
quindi evidente che l’accoglimento del motivo non condurrebbe ad alcuna
conseguenza favorevole per il ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co. 1-ter, disp. att. c. p. p.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

L’ordinanza ora impugnata, infatti, non risulta ricollegata alla

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