Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28002 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28002 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA NUNZIO N. IL 14/04/1978
avverso l’ordinanza n. 5873/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
05/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
leve/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/03/2016

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.09.2015 il GIP del Tribunale di Noia applicava ad Annunziata
Nunzio la custodia cautelare in carcere: si legge nell’atto che, in data 14.09.2015, i
Carabinieri di Terzigno ricevevano una disperata telefonata con la quale una donna
invocava aiuto, ma la comunicazione si interrompeva; poco dopo, il servizio 118 li
avvertiva che era in corso un intervento poiché era stata rinvenuta una autovettura con
all’interno una donna esanime, fatta segno da colpi di arma da fuoco. La donna giungeva

che, nello stesso giorno, ella si era recata dai Carabinieri a denunziare ancora una volta
condotte persecutorie del suo ex convivente Annunziata Nunzio; costui era già sottoposto
a misura cautelare in relazione ad un procedimento iscritto a suo carico per stalking nei
confronti della Avino.
Sulla scorta dell’esito delle indagini, dunque, all’Annunziata veniva applicata la misura
cautelare sopra indicata per omicidio premeditato, detenzione e porto illeciti di una pistola
e per rapina ai danni della Avino, cui aveva portato via una borsa contenente la carta
bancomat ed il telefono cellulare.
Il difensore dell’Annunziata proponeva istanza di riesame e il competente Tribunale in data
12.10.2015 dichiarava l’inefficacia della misura cautelare per difetto di notifica dell’avviso
di fissazione dell’udienza camerale. Così, su richiesta del P.M., nella stessa data del
12.10.2015 il GIP del Tribunale di Noia emetteva nuova ordinanza custodiale per i
medesimi reati.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva rituale impugnazione e all’udienza del
05.11.2015 chiedeva al Tribunale di Napoli l’annullamento della ordinanza per violazione
dell’art. 309, comma 10, cod.proc.pen., ritenendo non motivata la nuova ordinanza in
punto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e, in subordine, per carenza di gravi
indizi; in ulteriore subordine, chiedeva l’applicazione di misura cautelare più gradata.
Il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l’istanza: si rilevava che le indagini avevano
messo in evidenza la personalità violenta e degradata dell’indagato, il quale aveva reso
impossibile la vita della Avino; le persone sentite avevano evidenziato un quadro di gravità
indiziaria: poco dopo l’uccisione della Avino, dal telefono cellulare di quest’ultima era
partita una telefonata verso il fratello di costei e una voce maschile (riconosciuta dal
fratello in quella dell’Annunziata) aveva detto: <

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