Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2800 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2800 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Hudorovic Pamela, nata a Ponte San Pietro (Bg) 1’8.11.83
imputata art. 44/b D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 30.5.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La ricorrente è stata condannata per avere realizzato, sul proprio terreno, un servizio
igienico ed, adiacente, un locale per barbecue senza il necessario permesso di costruire.
Nel gravame qui in esame, essa si duole del fatto che il giudice non abbia considerato
che il Comune non aveva mai concluso la procedura amministrativa avviata nei suoi confronti
perché, nel frattempo ella aveva demolito l’opera e la segnalazione alla Procura era avvenuta
solo perché la rimozione era stata tardiva rispetto ai 30 giorni concordati con la p.a.. Si
trattava, in ogni caso, di opere assentibili con DIA e, comunque, la DIA in sanatoria non era
stata avanzata solo perché era prevalso l’accordo sulla demolizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
L’argomentare dei giudici di merito – tra loro concordi – è del tutto corretto. Si ricorda,
infatti che i lavori in questione necessitavano di permesso (così come accertato anche in dibattimento)
Data Udienza: 06/12/2013
e che la demolizione spontanea, per giurisprudenza costante, non fa venire meno il reato
edilizio (Sez. III, 24.1.13, n. 10245).
Pertanto, resta da soggiungere solo che le deduzioni difensive odierne, oltre ad essere
reiterative dei motivi di appello, hanno ricevuto replica più che adeguata dalla Corte d’appello.
Del resto, se – come dice la stessa ricorrente – la decisione di demolire era stata frutto di una
scelta concordata tra le parti, non si vede come possa oggi dolersi di avere essa stessa
rinunciato a seguire la via della DIA in sanatoria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il Consigli
stensore
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.