Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 280 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 280 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIONCHI MARZIO N. IL 07/04/1970
avverso la sentenza n. 4556/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor AvvV:c7(20

7

c

Data Udienza: 01/10/2013

MAIONCFII Marzio ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.1.2010
con la quale la Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione del
Tribunale) lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione e
600,00€ di multa per la violazione degli artt. 624,61 n. 11 cp; 121. 143/91,
fatti commessi in data 27.3.2006.
La difesa dell’imputato chiede l’annullamento della sentenza deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. C) cpp violazione dell’art. 96 cpp, perché la
Corte d’Appello non ha concesso al difensore un differimento dell’udienza
giustificato ex art. 420 ter cpp dalla necessità di essere presente in altri
cinque diversi processi, anche con imputati detenuti.
§2.) Ex art. 606 I^ comma lett. D) cpp, perchè la corte d’Appello non ha
ammesso una prova testimoniale (audizione del responsabile regionale della
CIGIL) da ritenersi decisiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo la difesa denuncia il mancato adeguato apprezzamento
dell’impedimento della difesa da ritenersi prevalente rispetto alle esigenze
di celebrazione del presente procedimento penale. La censura è
manifestamente infondata, perchè formula una censura su una valutazione di
fatto demandata esclusivamente al giudice di merito al quale è demandato
l’onere di esprimere un giudizio che deve tenere conto delle contrapposte
esigenze processuali e della tempestività e del fondamento della richiesta.
La decisione della Corte d’Appello, nel merito non è pertanto sindacabile;
sotto un profilo di diritto va osservato che il ricorrente non ha formulato una
specifica censura alla motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta
difensiva con la conseguenza che non è possibile per questa Corte procedere
ex officio ad apprezzamenti sulla correttezza della motivazione stessa.
Ex art. 581 cpp il motivo è inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nella specie la difesa, dopo essersi dilungata sull’istituto processuale della
rinnovazione del dibattimento e sugli effetti mancata ammissione di una
prova decisiva, non ha esplicitato le ragioni in base alle quali la richiesta
prova testimoniale avrebbe avuto carattere di decisività da intendersi come
idoneità a ribaltare il giudizio di responsabilità espresso nei confronti dello
imputato.
Nella specie la Corte d’Appello, con motivazione adeguata, non sindacabile
nel merito, ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di ammettere la
prova richiesta e la difesa, oltre a prospettare ipotesi alternative nella
ricostruzione generica del fatto, non fornisce delucidazioni e chiarimenti in
ordine all’efficacia dimostrativa della deposizione vanamente richiesta a
fronte di specifiche condotte che lo stesso imputato ha in parte ammesso,
come si desume dal testo del provvedimento impugnato [v. Pag. 6 della
motivazione].
§3.) ex art. 606 violazione nella applicazione delle norme sulla valutazione
della prova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1.10.2013

La difesa deduce che la prova dei fatti è stata desunta per la maggior parte
sulle dichiarazioni della persona offesa e censura la sua valutazione dalla
Corte d’Appello che non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli
aspetti di controversia sindacale ed economica intercorrenti fra l’imputato e
la stessa persona offesa, della cui attendibilità vi sarebbe da dubitare. La
doglianza è manifestamente infondata: la difesa denuncia nella sostanza un
vizio della motivazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 606 I^
comma lett. E) cpp; la natura della violazione denunciata, impone la
dimostrazione che la motivazione della decisione impugnata sia affetta da
un vizio desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.
Nella specie la difesa omette qualsiasi indicazione sul punto limitandosi a
lamentare in termini del tutto generici aspetti inerenti alla valutazione del
contenuto della deposizione; ciò costituisce una censura in fatto non
apprezzabile in questa sede.
Dalla lettura della decisione impugnata, emerge anche che la deposizione
della persona offesa non costituisca l’unico elemento di prova a carico
dell’imputato, poiché la decisione prende in considerazione altre deposizioni
testimoniali e in parte anche sulle stesse dichiarazioni parzialmente
ammissive dello stesso imputato.
La doglianza è pertanto inammissibile.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali della somma
di € 1.000.00 alla cassa delle ammende così forfettariamente determinata la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella
condotta dell’imputato estremi di responsabilità rilevante ai sensi della
suddetta disposizione.

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