Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da
1971,

CESARETTI Ivano, nato il giorno 6 luglio

DI BIASI Vincenzo, nato il giorno 14 luglio 1975, ZUCCHEGNA Andrea

nato il giorno 12 marzo 1991 e IMPERIALI Gabriele nato il giorno 10 novembre
1973, contro l’ordinanza 17 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Roma, che
ha confermato l’ordinanza 6 giugno 2013, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale
di Roma ha loro applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aniello Roberto, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi,
nonché il difensore dei ricorrenti Di Biasi, Zucchegna ed Imperiali, avv. Manca che
ha chiesto, anche per conto dell’avv.ssa Gauttieri (difensore di Cesaretti),
raccoglimento dell’impugnazione.

Data Udienza: 26/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. CESARETTI Ivano, DI BIASI Vincenzo, ZUCCHEGNA Andrea e IMPERIALI
Gabriele ricorrono, a mezzo dei loro difensori contro l’ordinanza 17 giugno 2013
del Tribunale del riesame di Roma, che ha confermato l’ordinanza 6 giugno 2013,
con la quale il GIP presso il Tribunale di Roma ha loro applicato la misura cautelare

2. I predetti ricorrenti, unitamente a SPERATI Fabrizio, sono indagati per i
reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 4 (capo A), 81 cpv., 110 e 112 c.p., 73
comma 1. D.P.R. n. 309/90 (capo B), 81 cpv., 110 e 112 c.p., 73 comma 1 bis e
80 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 309/90 (capo C), 81 cpv., 110 e 112 c.p., art. 10 L.
n. 497/74 (capo D) e 81 cpv., 110 e 112 c..p., 10 e 14 L n. 497/74 (capo E), ed
in relazione alla consulenza chimico-tossicologica effettuata sullo stupefacente
sequestrato che ha indicato percentuali di principio attivo di “THC” e “cocaina” tali
da poterne ricavare, rispettivamente, n. 159.073 e n. 2.102 singole dosi medie.
3. Per il Tribunale del riesame le risultanze di fatto delle indagini (protratte
per quattro giorni ed in relazioni a più segnalazioni, pervenute circa un intensa
attività di spaccio in Via dei Codirossoni) avrebbero “eloquentemente” dimostrato
la sussistenza di un gruppo criminale organizzato, dedito ad attuare un programma
di spaccio di stupefacente indeterminato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Vi sono in atti due distinti ricorsi: il primo, dell’avv.ssa Gauttieri, per il
solo Cesaretti, ed il secondo, dell’avv. Manca, per Di Biasi, Zucchegna ed
Imperiali.
Trattasi di ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, salve diverse modeste
peculiarità critiche riferite ai singoli assistiti, posto che le censure sono comuni e
condivise in entrambe le impugnazioni.
2. Il motivo di doglianza, unico e comune, attiene al vizio di motivazione in
relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen..
In particolare si sostiene:
a) che il Tribunale in concreto non avrebbe operato alcuna rivalutazione
critica alla luce dell’art. 273 cod. proc. pen., ponendo l’accento sulla stabilità del
vincolo associativo senza individuare la necessaria concorrente predisposizione di

della custodia in carcere.

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mezzi e di attività, la distribuzione dei compiti, il dolo di partecipazione con la
consapevolezza del contributo affettivamente arrecato al sodalizio;
b) che la ristrettezza temporale degli accertamenti di Polizia giudiziaria
(soltanto quattro giorni) era ostativa ad una giusta percezione degli eventi;
c)

che al massimo, nella specie, era ipotizzabile “un quadro di

d) che vi erano stati errori nella formale attribuzione delle disponibilità
delle cantine;
e) che difetta ogni prova circa la disponibilità di mezzi per presidiare il
territorio e della disponibilità di denaro “provento del reato”;
f) che, in conclusione, il Tribunale del riesame attratto dalla “oggettiva
rilevanza del quantitativo di stupefacente” ha finito con il tralasciare il doveroso
controllo sulle singole responsabilità ed in particolare per la posizione di
Zucchegna, Imperiali e De Biasi.
3. Tanto premesso ritiene la Corte la palese inammissibilità delle
impugnazioni.
E’ invero noto, per ciò che attiene alla dedotta insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, sostenuta nella specie con argomentazioni che tendono a
contestare la idoneità e la coerenza del tessuto motivazionale su cui si fonda
l’ordinanza impugnata, che, in tema di difetto di motivazione, il sindacato di
legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è limitato alla mera
verifica di un coerente e logico apparato argomentativo.
Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento del fatto, deve essere riscontrato e specificamente individuato tra
le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna
possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, essendo impedito al
giudice della legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione , per sovrapporre la propria valutazione in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze
processuali (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 46124/2008 Rv. 241997; cass.
pen. sez. 2, 42851/2002 Rv. 223411).

collaborazione nell’attività di spaccio”;

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4. Nella fattispecie il Tribunale del riesame ha infatti analiticamente preso in
considerazione le diverse circostanze ascritte in via di accusa agli indagati
ritenendo in proposito realizzate le condizioni oggettive e soggettive per l’assunta
misura cautelare personale.
A fronte di tale adeguata struttura motivazionale, le censure proposte si

impugnata, prospettando circostanze di fatto prive di risalto nella presente sede
oppure di per sè inidonee ad incrinare la coerenza intrinseca dell’iter logico
seguito dai giudici del riesame e posto a ragionevole fondamento dell’ordinanza
impugnata.
5. La gravata ordinanza infatti, in modo coerente ed ineccepibile, ha
evidenziato:
a) il dato logistico-strutturale, definito di solare evidenza, e costituito dal
sostanziale asservimento di uno stabile (quello di via dei Codirossoni n. 10) a
finalità di spaccio: quattro cantine, gli alloggi della maggior parte degli indagati e
due casette prefabbricate di pertinenza, luoghi che rappresentano le basi
logistiche del sodalizio, adibite a finalità di custodia, occultamento,
confezionamento, pesatura e spaccio di stupefacenti, nonché di custodia ed
occultamento di armi;
b) il dato ponderale relativo all’hashish (poco meno di 40 kg), senz’altro
qualificabile come ‘ingente” ai sensi del contestato art. 80 del D.P.R. n. 309/90, è
di per sé significativo di una progettualità indeterminata dello spaccio, non
certamente vincolata alla consumazione di uno o più delitti predeterminati: a
maggior ragione quando, come nel caso di specie, i reati-fine abbiano ad oggetto
piccoli quantitativi di stupefacente, così disvelando modalità caratteristiche di una
distribuzione al minuto che necessariamente implica lunghi tempi di smaltimento
dei quantitativi ingenti stoccati e che non può, ovviamente, risolversi nell’ambito di
alcuni specifici episodi;
c) la pluralità dei reati-fine concretatisi sotto gli occhi degli operanti nel
breve lasso di tempo in cui si sono concentrate le indagini, da apprezzarsi come
ulteriore indice sintomatico della sussistenza di un gruppo organizzato stabile;

limitano a contrastare esclusivamente sul terreno del merito la decisione

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d) la stabilità della compagine desumibile in modo convergente dalla
disponibilità di auto e motoveicoli con i quali “presidiare” il territorio di operatività
del gruppo e, all’occorrenza, trasportare lo stupefacente o raggiungere i luoghi di
approvvigionamento; la ovvia disponibilità di denaro, provento del reato e risorsa
da reinvestire per i futuri acquisti; infine, la disponibilità di armi, a testimonianza

aggravante contestata;
e) la verificata sostanziale fungibilità dei ruoli dei partecipi, con l’eccezione
del ruolo di “vedetta”, esclusivamente demandata al DI BIASI – che
verosimilmente rimanda a una sorta di “leadership” del gruppo – e del più
frequente utilizzo dello ZUCCHEGNA per i primi contatti con gli acquirenti, nonché
della materiale disponibilità, in capo al predetto, delle chiavi relative alle cantine,
contenenti droga, sostanze da taglio, armi, munizioni, denaro e materiale atto alla
pesatura e al confezionamento;
f) la coesione organizzata del gruppo attesa l’individuata fungibilità, la
sinergia dell’azione, la pressoché totale osmosi delle condotte;
g)

l’irrilevanza sostanziale delle doglianze, circa la pertinenza formale

dell’una o dell’altra cantina a quello o a quell’altro indagato, con conseguente
limitazione della responsabilità solo a quanto in essa contenuto, dal momento che i
dati investigativi hanno, viceversa, chiaramente rivelato un concordato e sintonico
agire per una progettualità condivisa e indeterminata.
5. Sulla base di tali plurime convergenti considerazioni, incensurabili in sede
di legittimità, attesa la loro completezza e coerenza logica, il Tribunale del
riesame ha confermato la sussistenza della prova cautelare a carico di tutti i
ricorrenti per tutte le fattispecie loro ascritte, confermando che i reati-fine vanno
intesi come logica attuazione del programma associativo comune e la gravità
indiziaria, in ordine agli stessi, anche per la peculiarità della consumazione in un
contesto omogeneo di luogo, nella disponibilità di tutti, discende quale corollario
indefettibile dalla ravvisata gravità degli indizi per il reato associativo.
6. Le esigenze di special-prevenzione a carico di ciascun ricorrente, sono
state quindi correttamente individuate tenuto conto della pluralità e gravità dei
fatti in contestazione, dell’elevato allarme sociale, prodotto dal fenomeno criminale

dell’efficienza e della determinazione del sodalizio e integrante la circostanza

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associativo – a fortiori quando, come nel caso in esame, è abbinato alla
disponibilità di armi – della prepotente sostanziale “conquista”, da parte degli
indagati, di uno stabile e, forse, di un intero quartiere, divenuto zona franca per il
loro quotidiano illecito agire.
7. Il Tribunale poi, con un argomentato giudizio di merito, ha sì preso atto

soppesata, in tali contesti, come “una mera indicazione formale di carattere
statistico”, evidenziando altresì che la comune negativa personalità degli indagati
impone la prognosi sfavorevole circa la capacità di rispetto delle prescrizioni,
connesse a misure basate sull’autodisciplina e per la oggettiva inidoneità di
qualunque abitazione ad evitare il perpetuarsi di reati legati agli stupefacenti o alle
armi.
8) Da ciò il giudizio di inammissibilità, qui ulteriormente osservandosi,
come massima di comune esperienza, che la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza per reati di natura associativa non esige, come sostengono i
ricorrenti, un arco temporale di accertamenti, protratti, senza soluzione di
continuo, per settimane o mesi, quando, come nella specie, l’elidenza della
strutture oggettive e delle articolazioni organizzative, anche per il presidio del
territorio, i rapporti funzionali tra i sodali, per l’utile gestione dei quasi 40 kg di
hashish, la pluralità dei reati fine, unitariamente apprezzati depongono per la
presenza di un assetto logistico, interpersonale e materiale, stabilmente ed
efficacemente organizzato allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall’art. 70 commi 4, 6 e 10 d.p.r. 309/90.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti
alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di €. mille in
favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter
disp. att. C.P.P..

della incensuratezza degli indagati Zucchegna, Cesaretti e Imperiali, ma l’ha

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Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2013

Il consigliere stensore

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