Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da FABENI Simeone, nato a Roma il 13.6.1981,
avverso l’ ordinanza emessa in data 27-28.10.2013 dal Tribunale di Tivoli.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta di continuazione avanzata da Fabeoni
Simone.
A ragione della decisione osservava che la diversità dei reati e dei contesti,
la distanza temporale tra gli stessi, unitamente alla genericità della richiesta, ne
impedivano l’accoglimento.
4.

Ha proposto ricorso il condannato personalmente, che chiede

1

Data Udienza: 19/11/2014

l’annullamento della ordinanza denunziando:
2.1. violazione della legge processuale, con riferimento alla circostanza che,
nonostante nella istanza avesse espressamente nominato un difensore di fiducia,
allo stesso non era stato dato avviso dell’udienza fissata per la decisione della
stessa, e anzi gli era stato del tutto arbitrariamente nominato un difensore di
ufficio;
– violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al rigetto della
richiesta, considerato che la stessa aveva riguardo esclusivamente a due

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Dagli atti emerge che effettivamente il condannato aveva nominato in
calce all’istanza un difensore di fiducia e che tale nomina non è stata
menomarnente considerata, nell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di
consiglio risultando invece inopinatamente indicato un difensore diverso, di
ufficio, e al difensore di fiducia non essendo stato dato alcun avviso per detta
udienza, celebratasi in sua assenza.
La violazione del diritto dell’imputato ad essere assistito dal difensore di
fiducia ritualmente nominato ha determinato perciò la nullità del procedimento e
della decisione che ne è scaturita.
3. L’ordinanza impugnata non può, per l’effetto, che essere annullata, con
rinvio al Tribunale di Tivoli perché proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Tivoli.
Così deciso il 19 novembre 2014
Il consigliere estenspr/el

evasioni, commesse a soli due mesi di distanza e legate dall’evidente progeetto
unitario di procurarsi stupefacente; la documentata condizione di
tossicodipendenza non era stata inoltre in alcun modo considerata.

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