Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENTILINI LUCA N. IL 03/05/1956
avverso la sentenza n. 4433/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
n
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5- ,(2,ce< che ha concluso per 1/ e Udito, per la parte civile, l’Avv Udit i difensor Avv. 5.3″kk tm-g, ‘kVk 4, 9 1,02_ 11,e0 t,L.42-c4 aLtrt MA). re i 1 GO 1 1.-4 .e>

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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20.02.2015, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Firenze in data
8.01.2013, nei confronti di Gentilini Luca, in riferimento al reato di cui all’art. 189,
comma 6, cod. strada, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena
originariamente inflitta e confermava nel resto.
La Corte territoriale considerava che le argomentazioni svolte del primo

dell’imputato, meritavano condivisione, alla luce di quanto emerso dalla istruttoria
dibattimentale.
Il Collegio sottolineava che le argomentazioni difensive, in base alla quali
doveva ritenersi che Gentilini non si fosse reso conto dell’avvenuto urto,
risultavano smentite dal fatto che, a seguito dell’impatto con il pedone, lo
specchietto retrovisore esterno aveva riportato il distacco della coccia protettiva di
colore bianco.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto
ricorso per cassazione Luca Gentilini, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce violazione di legge e vizio
motivazionale, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.
L’esponente ritiene che la Corte territoriale abbia basato il proprio
convincimento su mere deduzioni presuntive.
Il ricorrente rileva che la statura del bambino e le modalità con le quali il
piccolo stava attraversando la strada impedivano al conducente del Taxi di
accorgersi dell’urto.
A sostegno degli assunti, l’esponente richiama circostanze di fatto relative al
contesto ambientale in cui il sinistro ebbe a verificarsi. Osserva poi che l’imputato
non aveva alcuna ragione di darsi alla fuga, essendo regolarmente assicurato.
Con il secondo motivo il deducente invoca l’applicazione dell’art. 131 bis,
cod. pen., anche in considerazione della esiguità del danno provocato alla persona
offesa.
La parte ha depositato memoria, a sostegno della invocata applicazione della
causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
Come noto, nel giudizio di legittimità, non sono consentite le censure
riguardanti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento
del materiale probatorio, trattandosi di profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza dei giudici di merito, che hanno fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
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giudice, poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.

24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). E deve allora ribadirsi che in questa sede non sono consentite le
censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n.
22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Tanto chiarito, deve poi osservarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni
svolte dai giudici di merito, in riferimento alla consapevolezza in capo al Gentilini, di
aver urtato un ostacolo con la vettura che stava conducendo, risultano saldamente
ancorate all’acquisito compendio probatorio ed immuni da aporie di ordine logico. In
particolare, la Corte di Appello ha chiarito che la natura dei danni materiali riportati
dallo specchietto esterno, dopo l’impatto; ed il conseguente disallineamento del
predetto dispositivo riflettente, erano evenienze logicamente indicative della
percezione, da parte del conducente, dell’intervenuto urto. Ed a fronte di tali
considerazioni, l’esponente si limita, in realtà, ad invocare una inammissibile
considerazione alternativa del quadro probatorio, ad opera della Corte regolatrice.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Rileva invero il Collegio che, nel caso di specie, si delineano i presupposti per
l’applicabilità del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come individuati dal
diritto vivente.
Come noto, la Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione all’inedito
istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto
dall’art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha affermato che il
nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile anche in sede di
legittimità nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma
dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.; e la Corte regolatrice ha sottolineato che, a
tal fine, occorre valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo
istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare
tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata
(Cass. Sez. III, sentenza n. 15449 in data 8.04.2015, dep. 15.04.2015, 263308).

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A

E bene, applicando i richiamati principi al caso di specie, per condivise
ragioni, deve osservarsi che nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha tra
l’altro evidenziato: che le lesioni arrecate al bambino dall’urto con lo specchietto
retrovisore erano di lieve portata (comportanti una malattia di giorni tre), giacché il
naso del bambino aveva solo sfiorato lo specchietto; e che l’imputato era
meritevole delle attenuanti generiche, in ragione della incensuratezza. Deve,
altresì, considerarsi, con riferimento alle modalità della condotta, che nella

circolazione stradale, mentre la nonna ed il bambino stavano effettuando
l’attraversamento ad un incrocio semaforico, violando l’indicazione del rosso.
Si impone, pertanto, l’annullamento della impugna sentenza, con rinvio alla
Corte di Appello di Firenze, per esame della eventuale sussistenza delle condizioni
per escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto. La ricorrenza della
invocata causa di esclusione della punibilità, per quanto detto, non appare “ictu
oculi” infondata; e la verifica della concreta sussistenza delle condizioni previste
dalla legge per l’operatività del nuovo istituto implica valutazioni discrezionali,
involgenti i complessivi termini di fatto della vicenda, che competono al giudice di
merito. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze sul punto
relativo alla eventuale sussistenza della particolare tenuità del fatto.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, in data 17 novembre 2015.

sentenza si chiarisce che l’imputato stava procedendo nel rispetto delle norme sulla

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