Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 16/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Lombardo Giuseppa, n. a Catania
il 04/06/1956, in qualità di amministratore unico di Effe Carta s.r.I.,
rappresentata e assistita dall’avv. Antonio Cannata, persona offesa
nel procedimento a carico di Zanetta Franco ed altri, tutti
rappresentati e assistiti dall’avv. Rosario Pennisi, lo Zanetta anche
dall’avv. Vittorio Cocito, per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.,
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania, n. 13559/2015, in data 13/07/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva presentata dai difensori avv.ti Vittorio
Cocito e Rosario Pennisi in data 28/10/2016;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M.
Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13/07/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania, all’esito dell’udienza
camerale, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di
Franco Zanetta ed altri per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.
2.

Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Giuseppa

Lombardo, viene proposto ricorso per cassazione per asserita
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 409,
410, commi 1 e 3, 125, comma 3 cod. proc. pen.: in particolare, si
adduce la violazione del contraddittorio sostanziale con riferimento
alla mancata presa in considerazione ed alla mancata risposta in
ordine alle questioni proposte con l’atto di opposizione e
segnatamente alle richieste di integrazione probatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta

inammissibile.
2.

In piena conformità alle valutazioni espresse dal procuratore

generale, rileva il Collegio come il tenore letterale dell’art. 409,
comma 6 cod. proc. pen. e l’interpretazione fornitane dalla
giurisprudenza di legittimità, inducano a circoscrivere il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito
dell’udienza camerale conseguente ad opposizione solo in presenza di
nullità conseguente all’inosservanza delle norme concernenti la
citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio (cfr., Sez. 2,
n. 29936 del 04/07/2013, P.O. in proc. Loffredo, Rv. 256660).
Quand’anche si volesse ritenere di estendere la violazione anche al
contraddittorio sostanziale, alla censura difensiva della mancanza di
una specifica ed esplicita risposta ai profili dedotti con l’opposizione
con riferimento alle richieste di integrazione probatoria, non può non
replicarsi come risulti del tutto implicito, ma assolutamente evidente,
il superamento in fatto delle proposte doglianze alla luce dei passaggi
argomentativi contenuti nel provvedimento impugnato, laddove
l’infondatezza della notizia di reato viene correlata all’insussistenza
dell’elemento soggettivo in relazione all’allinearsi degli indagati alle

2

direttive della Banca d’Italia: su questi presupposti, appare
difficilmente contestabile come nessuna influenza avrebbero potuto
assumere eventuali approfondimenti sugli statuti delle banche
interessate, sulla mancanza di deleghe a terzi nonchè l’eventuale
esame dei direttori di filiale circa le modalità di determinazione dei
tassi d’interesse.
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

Presidente
GiaCom/O Fumu

pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA