Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27999 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27999 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORRIELLO GIORGIO N. IL 14/04/1971
avverso l’ordinanza n. 5430/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
20/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/03/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avv. Sabato Graziano, difensore di Borriello Giorgio, ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2015, il Tribunale di Napoli, adito
ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame
proposta da Borriello Giorgio avverso l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa nei suoi confronti, il 28 settembre 2015, dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Secondo l’impostazione
accusatoria, recepita dai giudici del merito, sussistevano a carico del
prevenuto gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di omicidio in
danno di Cappiello Vincenzo, commesso dall’imputato con un coltello nel
proprio garage, in San Giorgio a Cremano, il 25 settembre 2015.
Sussistevano, inoltre, esigenze cautelari. Il compendio indiziario si
basava, soprattutto, sulla confessione dell’indagato e sulle informazioni
fornite da De Francesco Mario, appartenente alla Polizia di Stato, che lo
aveva scoperto e riconosciuto nell’immediatezza del fatto.

2. L’avv. Sabato Graziano, difensore del Borriello, ha proposto
ricorso per cassazione datato 26 novembre 2015, deducendo violazione di
legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in
relazione alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha errato nell’affermare che
il Borriello nell’immediatezza dei fatti ha cercato di darsi alla fuga, perché
nonostante all’arrivo della polizia fossero decorsi dieci minuti dall’evento,
egli è stato trovo sul luogo, recintato e con il cancello chiuso. L’indagato
non ha cercato di scappare ma è andato verso gli operanti della polizia,
facendosi ammanettare senza opporre resistenza, dopo aver specificato
che aveva riposto il coltello. Aveva tutto il tempo per scappare o almeno
provarci, ma non lo ha fatto. L’affermazione del Tribunale circa la
condotta post delictum dell’indagato è contraddittoria, e non è stato
attribuito valore alla sua confessione. Non c’è pericolo di inquinamento
della prova, anche perché l’indagato è consapevole di essere stato visto
dal teste De Francesco. Il Tribunale non ha considerato, inoltre, le
modalità del fatto, l’orario e il luogo anomalo, la personalità della vittima,

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RITENUTO IN FATTO

l’introduzione di questa in un luogo privato con la propria autovettura. I
precedenti giudiziari della vittima dimostrano la corrispondenza con la
versione del fatto fornita dal Borriello, che aveva subito un’aggressione
dalla vittima. Non sono state considerate le ragioni del Borriello e il fatto
che egli ha manifestato pentimento per quanto commesso. Il
provvedimento è errato laddove afferma che l’unica misura possibile è
quella della custodia in carcere. Non è condivisibile aver attribuito

conto e risalenti nel tempo, dato che il più recente è dell’anno 1998. Non
è corretta la motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui trae dal mero
stato di tossicodipendenza dell’indagato indicazioni arbitrarie. Il Tribunale
non ha tenuto conto della giurisprudenza, che attribuisce rilevanza alla
irripetibilità del contesto, mentre la sola gravità del fatto non è sufficiente
a giustificare la misura cautelare. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto
considerare che l’indagato dispone di un luogo ove rimanere agli arresti
domiciliari.

3. Il difensore ha presentato, inoltre, motivi aggiunti con atto
datato 11 febbraio 2016, deducendo violazione di legge processuale in
relazione all’art. 275 cod. proc. pen. comma 3 bis, nel punto riguardante

l’adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale, nell’affermare che non
è adeguata la misura degli arresti domiciliari, non hanno argomentato sul
perché non è stata ritenuta adeguata neppure la misura, attuabile a circa
cento chilometri dal luogo di residenza, degli arresti dorniciliari con gli
strumenti di controllo previsti dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha attentamente analizzato le
risultanze disponibili ed è pervenuto, senza incorrere in alcun errore di
diritto, ad affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine
al reato ipotizzato e alle esigenze cautelari. Lo sviluppo argomentativo
della motivazione posta a supporto dell’ordinanza impugnata, esauriente
ed immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi degli elementi
disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.
Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle

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rilevanza ai precedenti penali dell’indagato, perché essi sono di poco

regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono
all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso non centra specificamente, in chiave critica, la
ratio dell’ordinanza, perché si limita a proporre, con le doglianze
sinteticamente elencate

supra, valutazioni di elementi di fatto che

risultano espressamente già considerati dal Tribunale o, comunque,
pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.

valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento
del provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento, perché
si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato
del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento
motivazionale, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né
viziato da non corretta applicazione della normativa. In proposito, va
ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure
cautelari, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito
riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può
essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono
ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
già esaminate da detto giudice. In concreto, il ricorrente contesta «nel
merito» le valutazioni espresse dal Tribunale. In realtà, dall’esame
dell’ordinanza impugnata emerge che è stato attentamente esaminato
ogni elemento disponibile, e che la pericolosità dell’indagato, nonché
l’impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con misura meno
afflittiva, sono state correttamente ancorate ai dati riguardanti la
condotta dell’indagato dopo il delitto; il peso effettivo della sua
confessione; le modalità con le quali il fatto è stato commesso; il contesto
in cui la deliberazione criminosa è sorta ed è stata attuata; i precedenti
dell’indagato; la non occasionalità delle circostanze in cui il reato è stato
commesso. Peraltro, la notevole valenza degli argomenti esposti
nell’ordinanza per negare la possibilità di adottare misure meno afflittive
e la tipologia degli elementi dai quali la pericolosità dell’indagato è stata
desunta rendono evidente che è implicitamente superata anche la
possibilità di disporre la misura degli arresti domiciliari con strumenti di
controllo.

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Le censure formulate nell’interesse del ricorrente, riguardanti la

Trasmessa copia ex ari. 23
n. i ter L. 8•8-95 n. 332
Roma,
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2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del

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