Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27997 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27997 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INVERARDI GIANCARLO N. IL 08/09/1963
avverso l’ordinanza n. 433/2014 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
17/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
lette/si
eatte le conclusioni del PG Dott. A il?‹t:;” af,

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Data Udienza: 16/03/2016

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.03.2015 il GIP del Tribunale di Vicenza decideva sulla istanza,
avanzata da Inverardi Giancarlo, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle

1.

Sentenza del GUP del Tribunale di Forlì in data 05.11.2010;

2.

Sentenza del Tribunale di Forlì in data 20.04.2011;

3.

Sentenza del GUP del Tribunale di Treviso in data 13.12.2011;

4.

Sentenza del GUP del Tribunale di Vicenza in data 30.09.2011;

5.

Sentenza del GUP del Tribunale di Voghera in data 17.01.2011;

6.

Sentenza del GUP del Tribunale di Verona in data 25.11.2010;

7.

Sentenza del GUP del Tribunale di Padova in data 01.03.2011.

Il Giudice rilevava che l’istanza si fondava sulla medesima tipologia di reati, sul

modus

operandi e sul breve intervallo temporale tra i fatti: tuttavia, si respingeva la prospettiva
che tutti i reati fossero parti di una deliberazione unitaria, giacché si evidenziava che – pur
trattandosi fondamentalmente di rapine ai danni di istituti di credito – le modalità attuative
(ingresso e minaccia, asportazione del danaro e fuga) non si connotavano per circostanze
particolari che facessero pensare ad una preordinazione generale; inoltre si rilevava la
diversità dei complici e delle armi utilizzate, che facevano pensare non tanto ad un piano
unitario bensì ad un sistema di vita delinquenziale e ad una volontà di vivere di rapine in
quanto non vi erano elementi dimostrativi di una predisposizione di condotte criminose
pianificate sin dall’inizio e destinate a protrarsi, in esecuzione di un medesimo disegno, in
un apprezzabile arco di tempo. Tuttavia si notava anche che i fatti-reato costituivano tre
blocchi di episodi che, isolatamente considerati, mostravano una omogeneità di complici ed
uno stretto intervallo temporale per cui appariva possibile riconoscere differenziati vincoli
di continuazione tra distinti insiemi di rapine.
Più in dettaglio, si riconosceva la continuazione tra la sentenza del GUP del Tribunale di
Forlì in data 05.11.2010 e la sentenza del Tribunale di Forlì in data 20.04.2011
(determinando per esse la pena unica di anni sette e mesi dieci di reclusione ed C
1.800,00 di multa) nonché la continuazione tra la sentenza del GUP del Tribunale di
Voghera in data 17.01.2011, la sentenza del GUP del Tribunale di Verona in data
25.11.2010 e la sentenza del GUP del Tribunale di Vicenza in data 30.09.2011
(determinando per esse una pena unica di anni sei e mesi quattro di reclusione ed C
3.333,00 di multa); parimenti si ritenevano insussistenti altri vincoli di continuazione tra i
predetti fatti nonché fra quelli ed i reati di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di
Treviso in data 13.12.2011.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del suo difensore,
deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione: si sostiene che le rapine
presentavano omogeneità temporale, uso dì un temperino, stesse modalità attuative,
1

seguenti sentenze:

scelta programmata di obiettivi; ciò doveva valere almeno per tutte le rapine commesse in
territorio veneto, non potendo escludersi la continuazione per il solo dato della differenza
dei territori provinciali di commissione. Prioritariamente, poi, si notava che il Giudice aveva
totalmente omesso di motivare in ordine alla sentenza del GUP del Tribunale di Padova in
data 01.03.2011, alla quale non aveva fatto alcun cenno, sebbene essa, se presa in
considerazione, avrebbe evidenziato la contiguità degli episodi criminosi avvenuti in
Veneto.

di vita sono corrette, ma l’omissione di motivazione sulla sentenza del GUP del Tribunale di
Padova in data 01.03.2011 imponeva il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento
con rinvio limitatamente alla considerazione di detta sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Si è specificato nella parte precedente che l’istanza avanzata dal ricorrente riguardava una
nutrita serie di reati, commessi in luoghi differenti. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato
che i fatti-reato posti in essere presentavano alcune analogie nelle modalità attuative ed
erano stati commessi in un ristretto arco temporale: tuttavia si evidenziava che le
circostanze complessive connotanti detti reati non si prestavano ad una valutazione
unitaria, nel senso che difettavano le condizioni che potessero far pensare ad una unica
deliberazione generale che avesse previsto l’attuazione di ogni singolo reato nell’ambito di
un disegno criminoso unico.
Al contrario, il giudice ha ritenuto sussistere le condizioni per un riconoscimento parziale
del vincolo della continuazione tra i reati costituenti gruppi omogenei e separati: così,
veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra la sentenza del GUP del Tribunale di
Forlì in data 05.11.2010 e la sentenza del Tribunale di Forlì in data 20.04.2011 nonché il
medesimo vincolo tra la sentenza del GUP del Tribunale di Voghera in data 17.01.2011, la
sentenza del GUP del Tribunale di Verona in data 25.11.2010 e la sentenza del GUP del
Tribunale di Vicenza in data 30.09.2011. Effettuata questa valutazione, veniva
rideterminata la pena inflitta, prevedendo però, conseguentemente, non una pena unica
complessiva, ma pene differenziate in ragione dei gruppi omogenei di reati ritenuti avvinti
dalla continuazione. Il giudice riteneva non sussistere altri vincoli di continuazione tra i
predetti fatti nonché fra quelli ed i reati di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di
Treviso in data 13.12.2011.
Le doglianze del ricorrente si articolano in due punti: in primo luogo, si sottolinea che le
rapine di cui alle sentenze sopra indicate sarebbero connotate da medesime modalità
attuative e contiguità temporale, tanto da far desumere una deliberazione unitaria
preventiva e generale, identificabile con il disegno criminoso unico di cui all’art. 81 cpv
2

Il P.G. rileva che le considerazioni del Giudice circa la distinzione fra continuazione e stile

cod.pen.; in secondo luogo, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla analoga
istanza di valutazione della sentenza del GUP del Tribunale di Padova in data 01.03.2011.
§ 1. Il primo motivo di doglianza non è fondato.
Non si ravvisa alcuna violazione di legge: non vi è stata, da parte del giudice
dell’esecuzione, alcuna errata interpretazione della norma penale bensì una corretta
applicazione della stessa, con un congruo richiamo ai principi di diritto applicabili in
materia ed una esatta correlazione con gli elementi valutati in fatto a suo tempo; l’iter

premesse e conclusioni.
Quanto al dedotto vizio di illogicità della motivazione, esso non è ravvisabile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di continuazione,
delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro
specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione
a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata
scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo
secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep.
25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di
Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv.
245472; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). La
prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più
benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in
forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – poiché
attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata di regola da
indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte tenute.
Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono in
considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a
fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle
violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo
temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari
di una programmazione e deliberazione unitaria e, aggiunti l’uno all’altro, incrementano la
possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in
proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le
altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1,
n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156), hanno normalmente un
carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della esistenza di detto unitario
disegno, quale preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni, e l’accertamento
diretto al riconoscimento o al diniego del vincolo della continuazione, pur officioso e non

3

logico-argomentativo del provvedimento impugnato si dispiega senza balzi ingiustificati tra

implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica,
non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n.
44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del
25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che le rapine poste in essere
presentavano certamente delle connotazioni comuni, ma che, tuttavia, si trattava delle
caratteristiche più ordinariamente riscontrabili nella commissione di rapine (ingresso

preventivamente rubato): in altri termini, non vi erano elementi atti a caratterizzare in
modo significativo una preordinazione generale ed unitaria dell’attività delinquenziale, la
quale, in determinate occasioni, assumeva caratteristiche anche più violente, a
dimostrazione che le circostanze concrete finivano per guidare l’operato del ricorrente. Il
giudice ha sottolineato che la scelta delinquenziale di trarre redditi da atti illeciti non si
identifica affatto con una programmazione e con il vincolo della continuazione. Oltre a ciò,
valutati nel complesso i delitti commessi, si notavano diversità di correi e anche un certa
distanza temporale ed una diversità di luoghi di commissione che rendevano arduo anche
soltanto ipotizzare una unicità del disegno.
Al contrario, il giudice giungeva alla conclusione che invece erano agevolmente distinguibili
tre gruppi di episodi delittuosi, ciascuno dei quali presentava medesimezza di correi e
contiguità geografica e temporale, sulla base delle quali era possibile riconoscere dei
vincoli di continuazione parziali, ossia raggruppati per insiemi distinti: i gruppi di reati

(supra

riportati), ampiamente esaminati in punto responsabilità, dovevano restare

confinati in separate pronunce in mancanza della ravvisabilità di alcun disegno criminoso
comune sottostante a tutti i delitti ascritti.
Il giudice dell’esecuzione, con congrua motivazione, ha correttamente escluso un vincolo
generale della continuazione sul rilievo della ormai consolidata reiterazione delle condotte
criminali dell’interessato, ascrivendo quindi le varie stesse condotte di reato non ad un
medesimo disegno criminoso, ma piuttosto ad uno stile di vita del ricorrente, che, soltanto
in relazione a singoli gruppi di delitti, poteva dare luogo ad una deliberazione generale.
L’applicazione dei principi della materia è stata corretta: lo stile di vita ha normalmente un
valore sintomatico non elevato e di mero contorno, perché non consente di distinguere tra
la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata
programmazione.
In definitiva, quindi, le linee argomentative della decisione resistono alle censure formulate
dal ricorrente, che si risolvono nella generica prospettazione di considerazioni attinenti
all’analoga tipologia dei reati, ai beni protetti dalle norme incriminatrici, alla causale e alle
condizioni di tempo e di luogo, dandosi rilievo a un sistema di vita fondato sulla volontà di
procacciarsi reddito con azioni illecite e non anche ad una programmazione e deliberazione
unitaria e originaria delle condotte.
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nell’istituto di credito, minaccia con armi, asportazione del danaro e fuga con un mezzo

§ 2. È invece fondato il secondo motivo di doglianza.
Nella richiesta dell’interessato era stata menzionata, ai fini appunto del riconoscimento
della continuazione, anche la sentenza del GUP del Tribunale di Padova in data
01.03.2011: ma ad essa l’ordinanza impugnata (pur dopo averne dato atto) non fa alcun
riferimento né per escluderla dai delitti ritenuti uniti in continuazione né per ritenerla parte
di un disegno criminale unico.
Così, pur presupponendo una richiesta all’esistenza della quale si faceva cenno (citando

un accoglimento della stessa, ed anzi non affrontava il relativo tema nel corpo della
motivazione, non disponendo alcunché nemmeno nella parte dispositiva.
Deve allora rilevarsi che la decisione impugnata si compone di una motivazione che
affronta esclusivamente il tema del riconoscimento o del diniego del vincolo della
continuazione tra le sentenza che sono state citate: è, invece, del tutto assente, anche
graficamente, la motivazione relativa alla medesima richiesta del ricorrente in relazione
alla citata sentenza del GUP del Tribunale di Padova in data 01.03.2011, pur se si richiama
– si ribadisce – l’esistenza di quella richiesta medesima.
In altri termini, ed in estrema sintesi, l’esame della richiesta ora menzionata è stato del
tutto pretermesso, tanto che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento al
contenuto della stessa né alcuna statuizione al riguardo: il mancato esame si è tradotto in
una mancanza di motivazione.
Il motivo di doglianza è dunque fondato ed è assorbente rispetto ad ogni altra
considerazione mossa dal ricorrente, il cui esame sarà di spettanza del giudice
competente.
Conseguenza ulteriore in questa sede è l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con
rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame limitatamente alla omessa
considerazione della sentenza indicata.

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa considerazione della sentenza in
data 01.03.2011 del GUP del Tribunale di Padova e rinvia per nuovo esame al GIP del
Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

appunto la sentenza ora indicata), l’ordinanza non specificava in alcun modo un rigetto o

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