Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27995 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27995 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COELI MARINO N. IL 10/11/1940
avverso la sentenza n. 1532/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Genera k in persona del Dott*t(4
che ha concluso per \ L
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Udito, per la pa

vile, l’Avv

Uditi difensor Avv. 1-t GrE

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Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia
confermava quella del Tribunale di Verona di condanna di Coeli Marino alla pena
di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per l’illegale detenzione di una
pistola semiautomatica Mauser cal. 7’65, rinvenuta nel corso di una perquisizione
domiciliare eseguita in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare emessa nei confronti dell’imputato.

defunto nonno, appuntato dei carabinieri, cui era stata regalata nel corso della
seconda guerra mondiale da un ufficiale tedesco; sosteneva di avere ritenuto che
l’arma era già stata denunciata dal padre nel corso delle operazioni di guerra.
La Corte rigettava i motivi di appello con i quali si chiedeva il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 5 legge 895 del 1967 o la non punibilità per errore
sul fatto, nonché la derubricazione nella contravvenzione di cui all’art. 697 cod.
pen. o l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
La Corte riteneva integrato il delitto contestato, non qualificabile la condotta
ai sensi dell’art. 697 cod. pen., norma generale non applicabile in presenza della
previsione degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967; valutava sussistente l’elemento
soggettivo del reato, che consiste nella coscienza e volontà della detenzione, e
insussistente l’errore sul fatto, non applicabili né l’attenuante di cui all’art. 5
legge 895 del 1967 né la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.:
l’arma (che risultava funzionante) all’atto della fabbricazione era addirittura arma
da guerra, tanto da essere utilizzata dall’esercito tedesco.
La pena inflitta veniva ritenuta congrua.

2. Ricorre per cassazione Marino Coeli, deducendo violazione di legge e vizio
della motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 5
legge 895 del 1967.
Nessuna rilevanza aveva il fatto che l’arma fosse stata fabbricata come
arma da guerra, tenuto conto che l’attenuante si applica anche alle armi da
guerra. La Corte non aveva tenuto conto degli elementi positivi: il mancato
utilizzo dell’arma, dimostrato dalle tracce di ossidazione del metallo, la scarsa
gravità del fatto, la consegna spontanea dell’arma (di cui il giudice aveva dato
atto), la mancanza di munizionamento e l’attività di volontariato svolta
dall’imputato.
In caso di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, il giudice del
rinvio potrebbe valutare la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen..

2

Nell’interrogatorio, l’imputato aveva riferito che l’arma era di proprietà del

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e
vizio di motivazione per il diniego della conversione della pena detentiva in quella
corrispondente pecuniaria.
La Corte aveva ritenuto che l’onere economico conseguente sarebbe stato
eccessivo per le condizioni dell’imputato; il ricorrente sottolinea che la somma di
euro 46.900 che sarebbe derivata dalla conversione era alla sua portata alla luce
della documentazione che era stata prodotta alla Corte territoriale; per di più,
sarebbe stato possibile rateizzare la multa.

detentiva in altre meno afflittive.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla
mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 697 cod. pen.: la
detenzione era iniziata nel 1965, epoca in cui non era richiesta la funzionalità
dell’arma; era poi proseguita senza che l’imputato avesse mai verificato la
funzionalità della pistola, richiesta dalla nuova norma introdotta nel 1974.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Tenuto conto che il delitto di illegale detenzione di arma è reato
permanente, la circostanza che la detenzione abbia avuto inizio nel 1965 è
irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della condotta, che è proseguita
fino alla data del sequestro della pistola: cosicché esattamente è stato contestato
il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967.
La deduzione del ricorrente secondo cui egli ignorava che la pistola detenuta
fosse funzionante è in fatto e, quindi, non può essere valutata in questa sede.

2.

La sentenza impugnata motiva adeguatamente in ordine alla non

applicabilità, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis
cod. pen. alla luce della natura dell’arma e della sua funzionalità.

3. Al contrario, sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso: la
motivazione della sentenza impugnata in punto di attenuante di cui all’art. 5
legge 895 del 1967 e di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria
appare decisamente insufficiente, cosicché entrambe le questioni necessitano di
un più meditato approfondimento in sede di rinvio.

3

In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto valutare la conversione della pena

Come è noto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della
lieve entità del fatto di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, il giudice di
merito deve innanzitutto verificare i profili soggettivi ed oggettivi che
caratterizzano il porto e la detenzione delle armi e, in via successiva, all’esito
positivo della prima analisi, la quantità e la potenzialità delle stesse (Sez. 1, n.
44903 del 11/11/2011 – dep. 02/12/2011, Schiro’, Rv. 251460; Sez. 1, n. 27546
del 17/06/2010 – dep. 15/07/2010, Rabbia, Rv. 247716): ebbene, la Corte
territoriale indica come unico motivo a sostegno del diniego dell’attenuante la

– la circostanza in questione può essere applicata anche alle armi da guerra;
tralascia, invece, del tutto le circostanze della detenzione emerse a seguito del
sequestro e dell’analisi della pistola: la sua spontanea esibizione, la certezza che
essa non era mai stata usata, il mancato possesso di munizioni da parte
dell’imputato, la veridicità delle circostanze della detenzione riferite dallo stesso
(che la sentenza non mette in dubbio).

Quanto, invece, al diniego della conversione della pena detentiva in quella
pecuniaria, la motivazione è sostanzialmente apparente e la Corte non dimostra
di avere preso in considerazione la documentazione reddituale depositata dalla
difesa dell’imputato, né di avere considerato la possibilità di un pagamento
rateizzato della pena.

La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere annullata limitatamente ai
due punti fin qui esaminati, mentre il ricorso deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 5
legge 895 del 1967 e alla conversione della pena detentiva e rinvia per nuovo
giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; rigetta
nel resto il ricorso.

Così deciso il 1 giugno 2016

natura dell’arma, per di più non avvedendosi che – come fa rilevare il ricorrente

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