Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27992 del 28/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27992 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAROLISE ANTONIO N. IL 20/09/1946
avverso la sentenza n. 84/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 29/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ~At ta
che ha concluso per LA GIMA,A$
Ch9 A29/1,6

Udito, per la pa e civile, l’Avv
Uditi difen •r Avv.

Data Udienza: 28/04/2016

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 29 maggio 2015 la Corte di Assise di appello di Napoli,
investita dell’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere e dell’imputato, dichiarava inammissibile il primo e respingeva il
secondo, confermando la sentenza del G.U.P. del Tribunale di S.Maria Capua Vetere
che in data 7 marzo 2014 all’esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato l’imputato
Antonio Parolise colpevole dei reati di omicidio commesso in danno di Carmine De
Simone e del porto ingiustificato al di fuori dell’abitazione di un coltello, unificati per
continuazione tra loro, lo aveva condannato alla pena di anni sedici e mesi sei di
reclusione, alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle

1.1 II verdetto di colpevolezza riguardava l’aggressione portata il giorno 6
gennaio 2013 dall’imputato a Carmine De Simone, colpito con tre fendenti sferrati con
un coltello a serramanico, il cui ferimento aveva cagionato anemia acuta metaemorragica, cui conseguiva insufficienza cardiorespiratoria ed arresto cardiorespiratorio
da emotorace e pneumotorace sinistro ed il decesso. I giudici di merito sulla scorta di
quanto riferito dai figli della vittima e dell’accertamento autoptico ricostruivano
l’accaduto nei seguenti termini: tra questa e l’imputato, entrambi abitanti nello stesso
edificio di Marcianise, via Verdi, in piani sovrapposti era insorta una lite lungo le scale
del palazzo, dovuta al fatto che uno dei figli del De Simone aveva lasciato in sosta il
proprio ciclomotore al di sotto delle finestre dell’appartamento del Parolise, il quale ne
aveva preteso lo spostamento ed allorchè il De Simone aveva rifiutato di spostare il
mezzo e risposto di contattare il proprietario dell’immobile per verificare a chi
appartenesse l’area occupata dal motociclo, il Parolise lo aveva seguito fuori
dall’edificio e con un grosso coltello, poi abbandonato a terra, lo aveva colpito da tergo
con almeno due colpi alla schiena. Quindi era stato affrontato da Antonio e Giusy De
Simone, figli del soggetto ferito, nel frattempo sopraggiunti, contro i quali il Parolise
aveva ostentato altro coltello di minori dimensioni, graffiando alla gola la giovane
durante la colluttazione, ma venendo disarmato a pugni dal di lei fratello. Entrambe le
sentenze di merito avevano escluso che l’imputato avesse agito per legittima difesa, in
quanto la vittima aveva riportato tre ferite inferte sul lato sinistro del corpo con
strumento da punta e da taglio, una letale, non aveva presentato le tipiche lesioni da
difesa e nemmeno ecchimosi o escoriazioni, che facessero ritenere insorta una
colluttazione col suo aggressore, per cui la dinamica del delitto oggettivamente
attestata dalle ferite, come descritta dal consulente del P.m., era collimante con la
descrizione della scena riferita dal teste Antonio De Simone, secondo il quale l’imputato
aveva cinto col braccio destro il collo del padre, caduto in ginocchio dopo i primi due
colpi alla regione lombare ed al fianco sinistri, quindi gli aveva sferrato altro colpo alla
schiena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore
per chiederne l’annullamento per:
a) violazione dell’art. 125 n. 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 55 cod. pen.. La

costituite parti civili, col riconoscimento di una provvisionale in loro favore.

Corte di merito ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice per respingere la
deduzione difensiva, che assume il fatto delittuoso commesso per eccesso colposo in
legittima difesa, mediante ricorso alla motivazione “per relationem”, che è legittimo in
tanto in quanto non siano state proposte con l’appello questioni non risolte dal giudice
di primo grado. Al contrario, nel caso si era lamentato il travisamento della prova,
rappresentata dalla consulenza tecnica del p.m., per avere il G.u.p. attribuito al
consulente tecnico conclusioni alle quali il medesimo non era mai pervenuto,
questione che non ha trovato risolutiva risposta nell’impugnata sentenza, dal momento
che l’assenza di lesioni sul corpo del De Simone, diverse dalle ferite da coltello, non

ammette che il Parolise si fosse trovato di fronte alla vittima al momento
dell’accoltellamento, sono le stesse ferite riportate dal De Simone che documentano
l’avvenuta colluttazione. La Corte territoriale, in contrasto con la sentenza di primo
grado, per la ricostruzione dell’episodio delittuoso si affida alle prime dichiarazioni rese
dal figlio della vittima, Antonio De Simone, il quale ha reso versioni contrastanti:
rispetto ad esse, mentre il primo giudice aveva privilegiato le informazioni iniziali, i
giudici di appello hanno mostrato di ritenere più attendibile la descrizione dell’episodio,
fornita in data 21 marzo 2013, quando in realtà il ricordo era più labile per il tempo
trascorso e senza verificarne la compatibilità con gli accertamenti medico-legali e senza
considerare le obiezioni mosse con l’atto di appello, secondo le quali il giovane non
aveva assistito all’accoltellamento per essere intervenuto soltanto in un secondo
momento quando l’azione si era già compiuta, posto che i tre colpi erano stati
verosimilmente inferti in rapida successione. Inoltre, entrambe le sentenze ritengono
incontrovertibile che il Parolise sia stato raggiunto da un pugno all’arcata sopraciliare
dell’occhio destro,che attribuiscono alla reazione di Antonio De Simone e non all’azione
del padre, mentre si tratta di un elemento oggettivo indicativo dell’aggressione subita
ad opera della vittima posto che i testi di accusa avevano riferito che il Parolise era
stato preso a schiaffi dai due giovani De Simone dopo il ferimento del padre.
b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione
della circostanza attenuante della provocazione. Nel caso di specie il fatto ingiusto era
stato compiuto dal De Simone che con iattanza come già avvenuto in passato aveva
rifiutato di trasferire il motociclo del figlio dalla posizione sottostante le finestre del
ricorrente, il che aveva determinato l’accumulo di ira, poi esploso all’ultima lite.
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudizio negativo sul comportamento
processuale dell’imputato non teneva conto della coincidenza tra quanto da lui riferito e
quanto accertato dal consulente del p.m., la gravità del reato andava considerata alla
luce delle argomentazioni svolte nell’appello, la valutazione negativa della sua
personalità per il possesso di plurimi strumenti lesivi non teneva conto del fatto che
questi non erano mai stati utilizzati nell’intera vita dell’imputato, sostanzialmente
incensurato.

può dimostrare che egli era stato aggredito da tergo e di sorpresa, poiché, se si

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, in data 26/06/2015 il
ricorrente ha personalmente fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ai sensi
dell’art. 591 cod. proc. pen., ne va dunque dichiarata l’inammissibilità, cui segue la
condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 500,00

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