Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27990 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27990 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEDONE LUCA N. IL 17/06/1987
avverso la sentenza n. 19103/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
11/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. h is E turo A j1 e ,Leò
che ha concluso per
l(,ù

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11.02.2014 il Tribunale di Roma ha
condannato l’imputato Tedone Luca alla pena (sospesa) di C 800 di ammenda,
riconosciute le attenuanti generiche e ritenuto il caso di lieve entità di cui all’art.
4 comma 3 legge n. 110 del 1975, per il reato consistito nell’aver portato senza
giustificato motivo fuori dalla propria abitazione, all’interno dell’autovettura da
lui condotta, una mazza tipo baseball di colore nero con la scritta “Dux Mussolini”
della lunghezza di 45 cm e della larghezza di 4 cm, commesso il 12.04.2009.

di appello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 568 comma 5 e 593 comma 3 cod.proc.pen.,
censurando la ritenuta sussistenza del reato, in relazione al giustificato motivo
fornito dal Tedone del porto della mazza fuori dall’abitazione, costituito da un
trasloco in corso, nonché la misura della pena inflitta, considerata eccessiva in
relazione alla modesta entità del fatto e alla giovane età del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere immediatamente rilevata e dichiarata, ai sensi dell’art. 129 del
codice di rito, la causa di estinzione del reato costituita dalla maturazione del
tempo massimo di prescrizione della contravvenzione, che è quello di cinque anni
decorrente dalla data di commissione del fatto risalente al 12.04.2009, non
ricorrendo la prova evidente dell’innocenza dell’imputato che – per poter
precludere l’operatività della prescrizione – dovrebbe emergere dagli atti in modo
talmente chiaro, manifesto e incontestabile, che la valutazione che il giudice
deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di
percezione

ictu °cuti,

che a quello di apprezzamento, così da risultare

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento (Sez.
Un. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).
2. Non sussistono, invero, cause di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto
la censura dedotta sulla misura della pena impone alla Corte di rilevare l’illegalità
della stessa, che discende dall’erronea applicazione a un fatto commesso il
12.04.2009 dell’inasprimento sanzionatorio introdotto da una legge successiva nella specie l’art. 5 comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 204 del 2010, che ha
elevato con decorrenza dal 10 luglio 2011 i limiti edittali della pena pecuniaria
originariamente previsti nella misura minima di C 51 e massima di C 206 di
ammenda dall’art. 4 legge n. 110 del 1975 – in violazione del principio sancito
dall’art. 2 cod. pen. che vieta l’applicazione retroattiva della norma penale
sopravvenuta sfavorevole al reo.
3. La fondatezza, per tali ragioni e in tali limiti, del motivo di doglianza sulla
pena, legittima il rilievo della causa di estinzione del reato, che determina
1

2. La sentenza è stata impugnata dall’imputato, a mezzo del difensore, con atto

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in conformità al disposto
dell’art. 620 comma 1 lett. a) del codice di rito.
Alla prescrizione del reato non consegue la revoca della confisca della mazza da
baseball, comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 6 legge

n.

152 del 1975, che

deve trovare applicazione a tutti i reati concernenti le armi e gli oggetti atti ad
offendere anche in caso di estinzione degli stessi, restando la confisca esclusa
soltanto nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma
a persona estranea al reato (Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012, Rv. 254213).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferma restando la disposta confisca.
Così deciso il 21 aprile 2016

Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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