Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2799 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2799 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA RITA N. IL 10/12/1940
avverso la sentenza n. 2760/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) Con sentenza del 25.10.2012 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist.di Mascalucia, resa in data 23.3.2010, con
la quale Ferrara Rita, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
era stata condannata per violazioni edilizie ex DPR 380/2001, assolveva l’imputata dai
reati ascritti ai capi d), e), f), rideterminando la pena per i rimanenti reati in giorni 21
di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda.
Ricorre per cassazione Ferrara Rita a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta necessità, per le
modifiche di modesta entità della preesistente costruzione, di permesso di costruire
ed autorizzazioni antisismiche; eccepisce inoltre l’intervenuta prescrizione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con accertamento in fatto, peraltro neppure contestato, ha
ritenuto che era stato realizzato un ampliamento dell’immobile al pianoterra di circa
mq.15,90. Ha quindi correttamente ritenuto, che, trattandosi di ampliamento
(certamente apprezzabile) di volumi, fosse necessario permesso di costruire.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili, invero, con denuncia
di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero
che comportano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti
dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili
diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall’art.10 comma
1 lett.c) DPR n.380/01, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma,
prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire
(cfr.ex multis Cass.pen.sez. 3 23.1.2007 n.1893).
2.2) Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che fossero
necessari gli adempimenti previsti dalla normativa antisismica.
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, infatti, a tutte le costruzioni
la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei
materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle
opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle
zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte,
quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato
(Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142).
Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze
formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l’effettiva
pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto
irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del
pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della
condotta , poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività
(cfr.Cass.pen.sez.3, 17 giugno 1997 n.5738).
1

OSSERVA

3) Destituita di ogni fondamento è anche l’eccezione di prescrizione, avendo la Corte
territoriale già rilevato, che il termine massimo di prescrizione andava a maturare il
31.1.2013, dovendosi tener conto delle sospensioni (pag.2 sent.).
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’ inamissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere
e rilevare d’ufficio, ai sensi dell ‘art.129 cod.proc.pen., l’estinzione del reato per
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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