Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27988 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27988 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pezza Antonio, nato a Spinetoli il 27/06/1973
avverso la sentenza del 28/01/2011 della Corte di appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il
capo «A», perché prescritto;
udito per la parte civile l’avv. Rocco Giancristofaro, che ha concluso chiedendo la
conferma della sentenza della Corte d’Appello.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 gennaio 2011 la Corte d’Appello dell’Aquila,
investita del gravame proposto da Antonio Pezza avverso la sentenza del
Tribunale di Chieti che l’aveva condannato per ingiurie e molestie telefoniche in

Data Udienza: 06/02/2013

danno di Isabella Ambrosini, ha dichiarato estinta per prescrizione la
contravvenzione e ritenuto non proposto l’appello relativamente al delitto di
ingiuria, tenendo ferma la condanna alla relativa pena e al risarcimento dei danni
In favore della parte civile.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che fosse certamente il Pezza l’autore degli
SMS e delle telefonate, non soltanto perché era il titolare dell’utenza cellulare
utilizzata per quei fini, ma anche perché il chiamante, raggiunto da una
telefonata della persona offesa, aveva ammesso di chiamarsi Antonio e non

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore,
affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce l’erroneità dell’affermazione del
giudice di appello, secondo cui la sentenza di primo grado non sarebbe stata
investita da impugnazione nella parte riguardante la pronuncia di colpevolezza in
ordine al delitto di ingiuria; a confutazione osserva che i motivi di appello
miravano a contrastare l’individuazione del deducente quale autore dei fatti
ascrittig
2. Col secondo motivo denuncia illogicità della motivazione in ordine alla
valutazione delle prove.
3. Col terzo motivo lamenta che la Corte d’Appello non abbia rilevato
l’intervenuta prescrizione anche del delitto di ingiuria, che assume essere
maturata il 26 settembre 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è il primo motivo di ricorso. Ed invero, avuto riguardo al tenore
dell’atto di appello, col quale il Pezza aveva contestato che il compendio
probatorio acquisito lo indicasse univocamente quale autore delle telefonate
moleste e degli SMS offensivi, non si giustifica l’affermazione della Corte
d’Appello secondo cui l’imputato non si sarebbe gravato contro la condanna per il
delitto di ingiuria.
2. Ciò nonostante la sentenza impugnata risulta sorretta da adeguata
motivazione anche nella parte riguardante i fatti costitutivi dell’ingiuria, atteso
che in essa è chiarito – sia pur nel trattare degli interessi civili – come la Corte di
merito abbia raggiunto il pieno convincimento che non soltanto le chiamate
telefoniche, ma anche gli SMS (ergo i messaggi offensivi), provenissero dal
Pezza: a tanto quel collegio si è indotto considerando, per un verso, che sua era

2

aveva negato di essere il responsabile delle condotte illecite.

l’utenza telefonica utilizzata per il compimento degli illeciti; e per altro verso che
l’autore di quei fatti, raggiunto da una chiamata della persona offesa verso quella
stessa utenza, mostrando di avere la stessa voce aveva detto di chiamarsi
Antonio e non aveva negato le condotte contestategli dalla Ambrosini, ma aveva
anzi affermato di aver agito per conto del marito di costei (la cui attività
lavorativa era effettivamente in corso nella stessa area geografica dell’imputato).
2.1. La linea argomentativa così adottata non presta il fianco a censura sotto
il profilo della logica consequenzialità; né giova al ricorrente contestare la
offesa, trattandosi di argomento inerente alla ricostruzione del fatto, come tale
non deducibile nel giudizio di legittimità.
3. Manifestamente infondata è la censura che informa il terzo motivo. Il
ricorrente, invero, nel rimproverare al giudice di appello di non aver rilevato
l’intervenuta prescrizione anche del delitto di ingiuria, mostra di non tener conto
della sospensione del termine prescrizionale avutasi in primo grado per
complessivi 378 giorni: il che ha comportato lo slittamento del fatto estintivo più
prossimo dalla data del 21 settembre 2010 a quella del 4 ottobre 2011,
posteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
4. Corre l’obbligo, peraltro, di rimarcare che la prescrizione si è comunque
avverata medio tempore, sicché – attesa l’ammissibilità del ricorso, tempestivamente proposto per motivi, almeno in parte, consentiti – la sentenza
impugnata non può che essere annullata in parte qua senza rinvio per la ragione
anzidetta.
4.1. L’infondatezza delle censure inerenti alla responsabilità comporta, di
contro, il rigetto del ricorso nella parte riguardante le statuizioni civili.
4.2. Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel
presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione, in mancanza di nota
spese, è effettuata ex actis in complessivi euro 2.300,00, da maggiorarsi in
ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio per prescrizione del reato di cui
al capo A della rubrica. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo
giudizio di Cessazione dalla parte civile Ambrosini Isabella e le liquida in euro
2.300,00 (ex actis), oltre accessori secondo legge.

3

circostanza inerente al rapporto di conoscenza fra lui e il marito della persona

Così deciso il 06/02/2013.

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