Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27987 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27987 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO NICCOLO’ MARCO N. IL 10/08/1988
avverso la sentenza n. 1970/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PALMA TALERICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R4›..b-eyck,,. 0
che ha concluso per
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co c,<0(_,?,rO LA ttilk o • Udito, per la parte civile Udiqdifensoi£Avv. ,t1to vv TA-1 ) LUAQ.€1,174Q, Data Udienza: 21/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Romano Niccolò Marco è stato ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., perché, approfittando delle fotocopie di documenti di identità depositati dalla signora Meregalli Iride presso l'agenzia immobiliare di cui egli era contitolare, in occasione dell'interessamento per l'acquisto di un immobile, si era recato presso il centro commerciale di Assago dove, presentandosi presso l'esercizio Mediamarket Spa Saturn con le false generalità del figlio della Meregalli, si era fatto di estorsione e truffa tentate ai danni di Zippitelli Domenico (reati contestati in altro procedimento, dai quali veniva successivamente prosciolto per remissione della querela, previa riqualificazione dell'estorsione in minaccia, e per insussistenza della tentata truffa) e, conseguentemente, è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. La Corte di cassazione, su ricorso dell'imputato, con sentenza del 2 dicembre 2014, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ciò perché "non solo per l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, pur risalente, che afferma che i benefici di legge non possono essere negati in considerazione dell'assenza di resipiscenza processuale dell'imputato (Sez. 3, n. 9781 del 15/03/1995, Petrosino, Rv. 202859; conf. Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 16/01/1984, Rv. 163413), ma soprattutto perché l'appello, sul punto, era molto specifico, ragion per cui la Corte non poteva limitarsi a un semplice rinvio alla motivazione di primo grado, ma doveva rispondere alle censure formulate con l'atto di impugnazione". Con sentenza dell'Il giugno 2015, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del medesimo Tribunale in data 19.10.2012, ha concesso in favore di Romano Niccolò Marco, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 del codice penale; ha escluso la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., perché la sostituzione di persona aveva costituito "una fase dell'esecuzione di un assai articolato disegno criminoso", essendo il reato di falso finalizzato alla realizzazione del progetto estorsivo con il preciso intento di garantire l'anonimato all'agente e tanto attribuiva una non trascurabile gravità all'episodio in questione; ha, inoltre, ritenuto, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, che correttamente era stato evidenziato nel primo giudizio di appello che il comportamento processuale del Romano era tutt'altro che collaborativo o resipiscente, spiegando che l'imputato aveva nel corso del giudizio ammesso la propria responsabilità per l'altro reato da lui commesso (tentativo di estorsione), mentre aveva negato di essere il soggetto che aveva acquistato la sim card per garantirsi l'anonimato 2 rilasciare una sim telefonica che successivamente aveva utilizzato per commettere i reati nell'azione estorsiva con l'escamotage illecito indicato in imputazione (presentandosi, cioè, come figlio della donna di cui aveva copia dei documenti), affermando, al contrario, di averla ricevuta in prestito da un conoscente di cui si era rifiutato di fare il nome e al quale l'aveva restituita. 2. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Ugo Genesio. penale e, in particolare dell'art. 163 cod. pen., nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe completamente disatteso il principio fissato nella sentenza di annullamento secondo cui l'assenza di collaborazione o resipiscenza processuale non costituisce argomento valido per escludere la concessione del beneficio in parola; poiché la concessione del beneficio in parola è ancorato a uno specifico presupposto di legge e cioè alla prognosi che il prevenuto si asterrà in futuro dal commettere altri reati, il diniego dell'invocato beneficio sarebbe stato del tutto arbitrario oltre che del tutto immotivato non essendo state spiegate le ragioni per le quali "il comportamento processuale tutt'altro che collaborativo" del Romano abbia inciso negativamente sul giudizio relativo al pericolo di recidivanza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, evidenziando che le considerazioni della Corte territoriale sarebbero del tutto distoniche al reale andamento della vicenda che ha riguardato il Romano - il quale nel processo relativo ai fatti di violenza privata e tentata estorsione in danno dello Zippitelli è stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre, previa qualificazione dell'ipotesi di tentata estorsione in quella di minaccia, è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per essersi tale ultimo reato estinto per remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il primo motivo di ricorso. Il giudice del rinvio, nel negare all'imputato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha sostanzialmente ribadito il ragionamento seguito nella pronuncia annullata relativo all'assenza di resipiscenza processuale; ciò dimostra che il predetto giudice non ha ravvisato ulteriori negativi elementi rispetto alla richiamata assenza di resipiscenza processuale - ritenuta insufficiente dalla sentenza di annullamento al fine di fondare un giudizio di non meritevolezza del beneficio in parola. 4.4011>

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2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione della legge

Nel contempo, ha concesso in favore del Romano il beneficio della non menzione della
condanna nel certificato nel casellario giudiziale, evidenziando che il Romano, per la sua
giovane età e per la sua incensuratezza, doveva essere “agevolato nel proprio
reinserimento nella vita sociale, presupposto indispensabile per abbandonare
definitivamente ogni impulso delinquenziale”.
E però, con tale modo di argomentare la Corte territoriale ha dimostrato
sostanzialmente di riconoscere sussistenti i presupposti della sospensione condizionale

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto.
2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in conformità al disposto
dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in
cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della
motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del
punto sottoposto all’analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti
controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di
legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e
dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto,
attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il
provvedimento” (Cass. Sez. 2, 11.6.1998, n. 3438, rv. 210938; cfr. anche Cass. Sez. 6,
14.1.2010, n. 7651, rv. 246172).
Ebbene, non sembra che le argomentazioni in merito all’esclusione della causa di non
punibilità della particolare tenuità del fatto possano dirsi manifestamente illogiche; e
anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Milano, nella motivazione del
provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e
conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro
decisione; questa, perciò, resiste alle censure dei ricorrenti sul punto.
In particolare, nella sentenza impugnata, sebbene si sia fatto in modo impreciso
riferimento al “progetto estorsivo” cui era finalizzata la condotta illecita posta in essere
dal Romano (il Romano era stato – come evidenziato nell’atto di ricorso – prosciolto dai
reati contestatigli per remissione della querela, previa riqualificazione dell’estorsione in
minaccia, e per insussistenza della tentata truffa), è stato, comunque, attribuito rilievo
4

della pena, che va dunque concessa all’imputato.

alla circostanza che la sostituzione di persona aveva costituito “una fase dell’esecuzione
di un assai articolato disegno criminoso”; e ciò è sufficiente per ritenere assolto l’onere
motivazionale in ordine a una questione – quale quella della tenuità del fatto – che è di
esclusivo dominio del giudice del merito; tanto più che la pena inflitta all’imputato era
stata inflitta – con decisione ormai definitiva – nella misura di mesi quattro di reclusione
che non si attestava nei minimi edittali.
3. Ai sensi dell’art. 625, comma 3, cod. proc. pen., va trasmessa, a cura della

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione
condizionale della pena, che concede; rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per l’adempimento di cui all’art. 625, comma 3, c.p.p..
Così deciso, il 21 aprile 2016
Il Consigliere estensore

Il Pre def ist

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Cancelleria, copia della presente sentenza alla Corte di appello di Milano.

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