Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27978 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27978 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste
nei confronti di:
Obran Bruno n. il 27.3.1954
avverso la sentenza n. 3153/2012 pronunciata dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste il 15.11.2012;
sentita nella camera di consiglio del 18.6.2013 la relazione fatta dai
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott.
M.G. Fodaroni, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste per l’ulteriore
corso.

Data Udienza: 18/06/2013

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 29.11.2012, il procuratore generale presso la
Corte d’appello Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale Trieste del 15.11.2012, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Bruno Obran, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di venticinque giorni di arresto e di euro 900,00 di ammenda,
contestualmente disponendo la sostituzione di detta pena con quella
del lavoro di pubblica utilità da prestami nella misura corrispondente, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso
alcolemico pari a 1,48 g/1) aggravato dalla provocazione di un incidente, commesso in Triste il 22.6.2012.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale triestino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la sostituzione della pena inflitta all’imputato con la misura del
lavoro di pubblica utilità in violazione dell’art. 186, comma 9 bis,
c.d.s., là dove esclude la sostituibilità della pena nell’ipotesi in cui
(come nel caso di specie) il reo abbia provocato un incidente.
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con
l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
2.- Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s., la pena inflitta
all’imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica
utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso
art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento
inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi
0 di altri veicoli (cfr. Ca.ss., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la sostituzione
della pena irrogata a carico dell’imputato con la misura del lavoro di

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pubblica utilità nonostante l’avvenuta provocazione, da parte
dell’imputato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, di un
incidente.
L’accertata non sostituibilità della pena inflitta all’imputato
con la misura del lavoro di pubblica utilità, nell’incidere su una condizione espressamente apposta dalle parti all’accordo sottoposto alla
valutazione del giudice, comporta il travolgimento del patto
d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, con
il conseguente annullamento senza rinvio della stessa sentenza e la
contestuale trasmissione degli atti al tribunale di Trieste per
l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2013.

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