Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27977 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27977 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE ANNA N. IL 09/09/1961
avverso l’ordinanza n. 138/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. VINCENZO ROMIS;
10e/sentite le conclusioni del PG Dott.

vdt

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/06/2013

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del riesame di Salerno con l’ordinanza indicata in epigrafe confermava il
provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti
di Ferrante Anna – indagata per violazione della legge concernente gli stupefacenti valorizzando, in relazione ai singoli addebiti, i seguenti elementi come gravi indizi: a) le
dichiarazioni accusatorie rese da altro soggetto coinvolto nella delittuosa vicenda, tal
Esposito Raffaele; b) il contenuto di conversazioni telefoniche (anche in orario notturno),
inequivocabilmente riferibile al traffico di droga, rivelatrici del contatto con altri
personaggi, ai quali la Ferrante impartiva anche disposizioni, e delle modalità degli
incontri finalizzati all’attività di spaccio; d) gli accorgimenti adottati dai protagonisti della
vicenda, i quali, temendo controlli da parte delle forze dell’ordine, cambiavano più volte
il luogo degli appuntamenti; e) I riscontri costituiti dall’esito di operazioni di polizia
giudiziaria eseguite proprio in virtù di quanto captato con l’intercettazione delle
conversazioni telefoniche; f) l’ammissione della stessa Ferrante circa l’acquisto di oltre
mezzo chilo di droga. Per quel che riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale
sottolineava che le modalità dell’azione, la molteplicità di condotte di spaccio, il ruolo
apicale ricoperto dalla Ferrante nell’organizzazione della delittuosa attività – circostanze
che rendevano altresì evidente l’esistenza di collegamenti con contesti criminali di
rilevante spessore – inducevano a ritenere la custodia in carcere quale unica misura
idonea a scongiurare il pericolo della reiterazione di analoghe condotte criminose.
Ricorre per cassazione la Ferrante, a mezzo del difensore, deducendo censure che
possono così riassumersi: a) omessa motivazione in ordine alla questione di illegittimità
costituzionale sollevata nel corso dell’udienza di riesame e da intendersi riproposta in
questa sede, prospettata come segue: eccezione di incostituzionalità dell’art. 4 bis D.L.
272/2005 così come modificato dalla legge di conversione 49/2006 in relazione agli artt.
77, co. 2 Cost., sotto il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all’originario
contenuto del D.L. e del difetto dei requisiti della urgenza – Art. 3 Cost., per violazione
del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge – Art. 117, c.
1, Cost. per non avere lo Stato italiano legiferato nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali alle decisioni della comunità
internazionale; b) vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale per il profilo di
gravità del quadro indiziario – anche per aver dato rilievo alle dichiarazioni dell’Esposito
(dal ricorrente indicato con Il nome di battesimo Giuseppe e non Raffaele), omettendo di
considerare che la difesa della Ferrante ne aveva eccepito la inutilizzabilità avuto
riguardo alla “veste giuridica che avrebbe dovuto assumere l’Esposito all’atto del suo
narrato” – nonché per quel che concerne le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2__

oggetto di attività di intercettazione, caratterizzate da linguaggio criptico ma

Quanto alla questione di incostituzionalità prospettata, vero è che il Tribunale non si è
pronunciato al riguardo, ma la stessa risulta del tutto infondata, posto che: a) in primo
luogo non è stata dimostrata la rilevanza della questione stessa in relazione alla concreta
fattispecie che riguarda un procedimento incidentale “de libertate” che vede la Ferrante
in veste di indagata e nell’ambito del quale non si discute quindi di colpevolezza e/o di
entità di pena; b) in secondo luogo questa Corte ha già avuto modo di esprimersi al
riguardo nel senso della manifesta infondatezza della questione enunciando il principio
per contrasto con gli artt. 77 Cost., 117 Cost. e 4 della decisione quadro UE
2004/757/GAI – dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo modificato dall’art. 4 bis
del D.L. n. 272 del 2005, conv. in I, n. 49 del 2006, nella parte in cui prevede un’unica
pena per i reati in materia di stupefacenti, senza distinguere fra droghe cosiddette
pesanti e leggere. (In motivazione, la Corte ha escluso il contrasto con l’art. 77 Cost.
perché, pur essendo intervenuta la modifica dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 solo in
sede di conversione del decreto, essa non si pone in una situazione di disomogeneità con
il contenuto originario del provvedimento di urgenza nonché con l’art. 117 Cost., in
quanto dall’art. 4 della decisione quadro citata non si desume alcuna specifica
indicazione di indispensabile differenziazione di pena fra tipi di droghe, prevedendosi
soltanto la necessità di un livello minimo di sanzioni per gli stupefacenti ritenuti
maggiormente dannosi)”iSez. 6, n. 18804 del 28/02/2013 Ud. – dep. 29/04/2013 – imp.
Petrelli, Rv. 254930].
Per quel che riguarda le doglianze concernenti il quadro di gravità indiziaria e le esigenze
cautelari, trattasi di censure che concernono apprezzamenti di merito, non deducibili in
cassazione, e tendono ad una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie.
Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha dato conto, con puntuale e adeguato
apparato argomentativo – incensurabile in sede di controllo di legittimità – delle ragioni
per le quali la Ferrante era attinta da gravi indizi di colpevolezza, enunciando
analiticamente gli elementi fattuali rilevanti a tal fine, tutti significativamente
convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagata, di
spessore tale da rendere del tutto irrilevanti ed ininfluenti le stesse dichiarazioni
dell’Esposito, e, conseguentemente, anche superfluo l’esame della prospettata
inutilizzabilità delle stesse; giova evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo
interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, “in tema di impugnazione
delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma
non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si
risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito”
(in termini, “ex pluirimis”, Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008 Cc. – dep. 15/12/2008 –

così massimato: “è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale –

Pagliaro, Rv. 241997). Per quel che concerne le esigenze cautelari, il Tribunale stesso ha
dato conto del proprio convincimento, circa la ritenute necessità della misura di massimo
rigore per la loro salvaguardia, valorizzando a tal fine le modalità e la gravità della
condotta, in sintonia con il principio affermato, e più volte ribadito, in sede di legittimità,
secondo cui “in tema di esigenze cautelari, le modalità della condotta ben possono
essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del
fatto, quello sulla pericolosità sociale dell’imputato, costituendo la condotta tenuta in

dell’agente” (così, tra le tante, Sez. 6, n. 45542 del 21/11/2001 Cc. – dep. 21/12/2001 Russo, Rv. 220331).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di rito.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. del c.p.p..
Roma, 18 giugno 2013

Il Presidente

Il Con gliere estensore

(Pietro Antonio sirena)

o

(Vinjenzo Ramis) (2 )9
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità

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