Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27976 del 16/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27976 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Benjaafar Hassan, n. in Marocco 23.1.1978
avverso l’ordinanza n. 135/16 Tribunale del Riesame di Brescia del 12/04/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto RG., d.ssa F. Marinelli, che
ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dal PM, ha disposto gli arresti domiciliari del cittadino marocchino Benjaafar Hassan con l’accusa provvisoria di detenzione di 140
gr. circa di cocaina, commessa in concorso con il connazionale Attash Mustapha.
Gli indagati erano stati sottoposti a controllo di viabilità e all’esito di una perquisizione dell’autovettura condotta dal Benjaafar erano stati rinvenuti due invo1

Data Udienza: 16/06/2016

lucri contenenti la sostanza stupefacente, celati sotto il sedile lato passeggero
anteriore occupato dall’Attash; in seguito al loro arresto, solo quest’ultimo era
stato però assoggettato a misura cautelare, avendo il GIP del Tribunale di Cremona ritenuto credibili le spiegazioni fornite dal Benjaafar di essere all’oscuro
della presenza dello stupefacente a bordo del veicolo.
Il Tribunale ha, invece, accolto la prospettazione accusatoria, osservando tra
l’altro come sia incongruo sostenere che lo Attash fosse riuscito a nascondere i
due involucri senza farsi accorgere dal conducente dell’autovettura; senza consi-

accompagnato l’amico del tutto ignaro che questi andasse a rifornirsi di stupefacente, attendendolo per oltre mezz’ora mentre era intento a concludere le
trattative, senza, infine notare, al suo ritorno, gli involucri contenenti la cocaina.
Il Tribunale ha, anzi, concluso che il consistente quantitativo e il corrispondente valore economico (oltre € 5.000,00) dello stupefacente in sequestro,
nonché lo status di soggetto pregiudicato per reati contro il patrimonio del coindagato Attash, dimostrano che entrambi avevano accesso a canali di approvvigionamento non secondario, da cui la apprezzata gravità dell’addebito e la
ritenuta necessità di applicazione della misura cautelare nel suo massimo rigore.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il Benjaafar, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’applicazione della misura
trova fondamento nell’unico elemento indiziario consistente nel ritrovamento
della sostanza stupefacente all’interno della propria autovettura, laddove nessun
valore è stato attribuito a tutte le altre circostanze e/o situazioni allegate a
discarico, tra cui le modeste dimensioni degli involucri che, in caso di effettiva
complicità con il passeggero, avrebbero agevolmente consentito di occultarli con
maggiore accuratezza.
Aggiunge, infine, che le dichiarazioni da lui rese personalmente nonché quelle
rilasciate dal coindagato Attash sono assolutamente lineari e concordanti fra loro,
congrue, precise e circostanziate nel descrivere la situazione nei suoi termini
effettivi, rese oltre tutto da due persone immediatamente separate all’atto
dell’arresto e mai più entrate in contatto fino al momento degli interrogatori resi
dinanzi al GIP.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
2

derare, inoltre, che stando al racconto degli stessi indagati, il Benjaafar avrebbe

2. Non è dato, infatti, ravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà
nelle valutazioni svolte dal Tribunale del Riesame riguardo al ritenuto concorso
del ricorrente nella detenzione e nel trasporto della sostanza stupefacente.
Oltre tutto, infatti, l’argomento rappresentato dalla non sfruttata possibilità di
occultare gli involucri in qualche intercapedine dell’autovettura – che avrebbe
comprovato senza alcun dubbio la complicità del conducente con il passeggero potrebbe essere adoperato in senso contrario, nel senso che proprio al fine di

primario dello stupefacente, la sostanza potrebbe essere stata a bella posta semplicemente lasciata sotto il sedile.
E’ configurabile in vero anche l’ipotesi che tale modalità rudimentale di occultamento non sia stata affatto callidamente pianificata al fine di mandare esente da
responsabilità l’odierno ricorrente, ma il ventaglio delle possibilità ora passato in
rassegna dimostra che nessuna di esse possiede forza argomentativa prevalente,
tutte essendo ispirate a logiche interpretative diverse e collidenti ma non arbitrarie.
Considerazioni analoghe valgono per l’argomento concernente la genuinità
della collimante versione fornita agli inquirenti in seguito all’arresto volta a esentare Benjaafar da responsabilità concorsuale, avendo il Tribunale mostrato di non
prestarvi credito in ragione del carattere non spontaneo delle dichiarazioni rese
dagli indagati dopo la contestazione dell’addebito, come risultante dal verbale di
arresto: trattasi, infatti, di valutazione certamente opinabile, ma per nulla illogica ed anzi ancorata alle concrete risultanze del procedimento.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

3

sottolineare la presa di distanza del titolare dell’autovettura rispetto al detentore

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.
proc. pen.
Roma, 16/06/2016

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Il Presidente
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