Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27974 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27974 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Paolini Massimo, n. Roma 28.8.1963
avverso l’ordinanza n. 257/15 Tribunale del Riesame di Roma del 21/04/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che
ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Emilio Siviero, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 16/06/2016

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto
l’appello proposto da Massimo Paolini avverso quella del 30/01/2016, con cui la
Quinta Sezione dello stesso Tribunale in composizione collegiale – giudice procedente ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen. – aveva rigettato l’istanza di revoca o
sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicatagli in relazione alle condotte di cessione e detenzione di ingenti quantitativi di hashish, segnatamente
kg. 206,841 e kg. 158,750 (artt. 73, comma 4 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, capo
B9 della contestazione provvisoria).

misura in carcere non costituisca fatto nuovo, suscettibile di giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e di consentire la revoca o la modifica della misura imposta.
Il Tribunale ha, inoltre, statuito come la sussistenza di un elevato pericolo di
recidiva, persistente ed attuale, emergente dalla specificità della vicenda processuale considerata, renda evidente che solo la misura più rigorosa è idonea a
fronteggiare le perduranti esigenze cautelari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo violazione ed
erronea applicazione degli artt. 275 e 284 cod. proc. pen. nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente sottolinea in particolare la rilevanza del tempo trascorso dalla
applicazione della misura, disposta riguardo ad un fatto commesso sette anni or
sono ed evidenzia che proprio per tale ragione, lo stesso Tribunale del Riesame
di Roma, in relazione a fatti temporalmente coevi ed anzi più gravi rispetto a
quelli per cui si procede (detenzione di cocaina), ha preso atto della situazione
ed applicato il meno rigoroso regime degli arresti domiciliari, prendendo anche in
considerazione lo stato di tossicodipendenza in cui versa.
Segnala, inoltre, che la contestazione provvisoria non contempla alcuna ipotesi associativa, talché le considerazioni del Tribunale riguardanti un suo presunto ruolo di appaiono illogiche e disancorate da qualsivoglia
elemento di fatto.
Sostiene, infine, che il Tribunale, proprio considerando la meno grave misura
applicatagli nel distinto procedimento, avrebbe dovuto individuare elementi nuovi
tali da far ritenere obiettivamente aggravate le esigenze cautelari rispetto a quel
tipo di cautela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

Il Tribunale ha ritenuto che il mero decorso del tempo dall’applicazione della

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente invoca parità di trattamento del regime cautelare in relazione
all’avvenuto conseguimento degli arresti domiciliari nell’ambito di un distinto
procedimento (n. 2846/15 Trib. Lib., n. 4347/11 RG NR, n. 3300/14 R GIP), pendente a suo carico per lo stesso reato in materia di stupefacenti e per fatti ana-

verifica giudiziale.
Omette però di aggiungere – come evidenziato, anche se in maniera non
proprio chiara, nell’ordinanza impugnata (v. in fine) – che gli arresti domiciliari
concessigli nell’ambito di un ulteriore procedimento a suo carico per violazione
della disciplina sugli stupefacenti (nn. 48291/08 RG NR e 40672/09 RG NR e n.
28411/09 R GIP per quanto si ricava dagli atti) sono stati successivamente
revocati giusta provvedimento del GIP in data 08/07/2015 a causa della violazione delle prescrizioni connesse alla misura espletata presso una comunità
terapeutica (sul punto v. anche ordinanza originaria Quinta Sezione Tribunale di
Roma del 30/01/2016).
Ne consegue che la valutazione di inadeguatezza della misura domiciliare trova
conferma anche nelle vicende del procedimento parallelo ora indicato e che del
tutto correttamente il Tribunale del Riesame ha rilevato l’assenza di fatti nuovi
suscettibili di provocare la rivalutazione di quelli già apprezzati e tali da rendere
possibile la revoca o la modifica della misura in atto.
3. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter
disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 16/0.2016

loghi, asseritamente anche più gravi di quelli costituenti oggetto della presente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA