Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27973 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27973 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hammami Mohamed, nato in Tunisia il 03/01/1984

avverso l’ordinanza del 22/03/2016 del Tribunale del riesame di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto
l’appello proposto dal P.m. avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2016 con la quale
il G.i.p. del locale Tribunale aveva rigettato, per insussistenza di gravità
indiziaria, la domanda cautelare formulata nei confronti di Hammami Mohamed,
detto Paolo, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 per aver
promosso, organizzato e diretto un’associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti del tipo eroina.

Data Udienza: 16/06/2016

Il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente un solido quadro indiziario,
desunto da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riscontrate dai sequestri e
dagli arresti operati nel corso delle indagini, comprovante l’esistenza
dell’associazione a delinquere delineata dall’accusa, i cui principali componenti
appartengono allo stesso nucleo familiare e risultano stabilmente impegnati
nell’acquisto, nel trasporto, nell’occultamento e nella commercializzazione di
eroina.
Il Tribunale ha individuato quali elementi indicativi dell’esistenza del

gli indagati per un significativo arco temporale, funzionali alla commissione dei
reati scopo, la disponibilità di luoghi di occultamento dello stupefacente e la
divisione dei ruoli, essendo emerso dalle indagini il ruolo direttivo e di
coordinamento dell’attività del gruppo di Hammami Mohamed, detto Paolo, il
ruolo di suoi principali collaboratori della moglie Pecorella Leonarda, detta Dina,
e di Chaza Meherez, detto Enzo, il ruolo di corriere svolto da Hamreloujh Tijana,
detta Fatima, incaricata di trasportare lo stupefacente da Napoli a Palermo, di
occultarlo e di distribuirlo, il ruolo di supporto di Benivegna Vita, madre di
Pecorella Leonarda, incaricata dell’occultamento dello stupefacente e del denaro
presso la propria abitazione ed il ruolo di fidato esecutore delle direttiva del
fratello, svolto da Hammami Hmida detto Ciccio, incaricato anche di sostituirlo
nell’attività di cessione e di approvvigionamento, il ruolo di stabile fornitore del
sodalizio, svolto da Obi Gabriel, di stanza a Napoli ed in grado di assicurare
continue forniture di eroina, anche in notevole quantità, ed i rapporti stabili con
la rete distributiva, costituita dai vari pusher identificati in Di Dio Maurizio,
Adragna Giuseppina, i Criscenti di Trapani, Anzaldi Nuccio e Di Majo Giuseppe di
Mazara del Vallo.
Al fine di delineare la struttura del gruppo il Tribunale ha valorizzato le
conversazioni più significative, indicative del rapporto collaudato tra Hammami
Mohamed, detto Paolo, ed i suoi più stretti collaboratori, il comune fine
perseguito e l’esistenza del gruppo, stabilmente dedito al traffico di eroina.
In particolare, ha richiamato la conversazione tra Paolo ed Enzo del 14
gennaio 2014 nella quale facevano espresso riferimento alle strategie di vendita
(cessioni non a credito), al modo per incrementare i guadagni (cedendo solo
modesti quantitativi e prospettando uno sconto per acquisti più consistenti), ai
prezzi praticati (40 la piccola, 80 la grande); la conversazione dell’i febbraio
2014 di analogo contenuto, dimostrativa della collaborazione tra i due; la
conversazione del 10 febbraio 2014 dalla quale risultava che i due avevano
ceduto 40 grammi di eroina al Di Majo e all’Anzaldi; quella del 14 febbraio 2014,
giorno dell’arresto di Hammami Mohamed al rientro da Napoli in possesso di 400

2

sodalizio la commissione di numerosi reati-fine, i frequenti contatti e rapporti tra

grammi di eroina, dalla quale risultava che Enzo lo stava aspettando per tagliare
la droga.
Quanto al ruolo di Hammami Hmida il Tribunale ha evidenziato la rilevanza
della conversazione del 22 gennaio 2014 tra Paolo e il fratello Ciccio nella quale
concordavano di alternarsi, in caso di assenza di Paolo, nei rapporti con
l’acquirente di nome Maurizio, con il quale Paolo aveva preso accordi di cedere
30 e pagare 300 per volta, precisandogli che lui e il fratello non cedevano a
credito; la conversazione del 24 gennaio 2014 nel corso della quale Paolo riferiva

quantitativo senza dirglielo: nella circostanza Paolo faceva chiaramente
intendere che disponevano di un luogo di occultamento dello stupefacente, delle
bustine che avevano preparato e delle persone autorizzate a prelevarle ovvero
lui stesso, Enzo e Fatima.
Quest’ultima risultava utilizzata come corriere, in quanto effettuava i viaggi
a Napoli per prelevare lo stupefacente dal fornitore e trasportarlo a Palermo,
occultandolo nelle parti intime: le intercettazioni ed i paralleli servizi di
osservazione consentivano di monitorare i viaggi del 12 dicembre 2013 e 10
gennaio 2014 e lo stesso Paolo in sede di interrogatorio aveva ammesso almeno
10 viaggi per rifornirsi di stupefacente, acquistando almeno 400 grammi di
eroina per volta, poi commercializzata a Trapani con l’aiuto della stessa Fatima,
oltre ad ammettere i consolidati rapporti con il fornitore Obi Gabriel e con gli
acquirenti trapanesi sin dal 2010, che acquistavano circa 200 grammi di eroina a
settimana.
Significativa del ruolo della donna era la conversazione avente ad oggetto la
violenta discussione tra Paolo e Fatima, che rivendicava un maggior compenso
per i rischi corsi: nell’occasione Hmida riferiva al fratello di aver consigliato alla
donna di non insistere e di lasciar calmare il fratello Paolo per poi riprendere a
collaborare.

Dal contenuto della conversazione emergeva che Paolo era

contrariato dalle pretese della donna, che non era disposta a trasportare almeno
500 grammi per volta in modo da fargli recuperare le spese di viaggio e il
compenso di 1000 euro a viaggio, come le aveva proposto.
La conversazione è stata valorizzata dal Tribunale in quanto indicativa di un
pregresso rapporto stabile e di una analoga proiezione futura, che trovava
conferma in altro colloquio, nel quale Enzo riferiva a Paolo di aver ribadito a
Fatima che “lei e Ciccio” lavoravano per loro e, quindi, non potevano, da
lavoratori subordinati, imporre condizioni “che fai diventi tu la padrona e io il
lavoratore?” e nell’occasione Paolo, urtato dall’ingratitudine della donna,
sottolineava il momento critico per gli affari, essendosi diradati i rifornimenti da
settimanali a mensili, e le ingiuste rivendicazioni di Fatima, smentite dalla

3

ad Enzo della discussione con Fatima, che aveva prelevato un maggior

contabilità redatta su un foglio affidato alla moglie Dina, alla quale aveva dato
2.400 euro.
Emergeva, pertanto, anche il ruolo della Pecorella, incaricata di custodire la
contabilità ed il ricavato delle vendite, tant’è che si lamentava con Enzo
dell’inadempimento di alcuni pusher e, per contestare le rivendicazioni di Fatima,
ammetteva di aver corso anche lei dei rischi, trasportando lo stupefacente
(conversazione del 24 gennaio 2014); emergeva, altresì, il ruolo della madre
della Pecorella, Benivegna Vita, che lamentandosi con la figlia del fatto che il

litigato, questa potesse entrare e prelevare lo stupefacente, ammetteva di
custodire in casa lo stupefacente per conto del genero. In altra conversazione la
Pecorella e la madre commentavano il debito di Paolo nei confronti di Fatima,
creditrice di 4 mila euro per i viaggi effettuati, e l’attività di cessione che la
donna svolgeva per loro conto, in quanto si limitava ad eseguire le consegne ai
clienti su indicazione di Paolo, che aveva i numeri dei clienti; dalla stessa
conversazione emergeva che la Benivegna si era resa disponibile ad occultare lo
stupefacente in casa propria per evitare alla coppia, in caso di perquisizione e
arresto, il rischio di perdere la potestà genitoriale sulla bambina; inoltre, la
Benivegna, che insieme alla figlia stava accompagnando Enzo a fare le consegne,
le chiedeva se questi sapesse che lei teneva i soldi e tutte le cose, ottenendone
conferma (v. conversazioni riportate a pag. 7 dell’ordinanza)
Ancor più significative dell’esistenza del sodalizio, secondo il Tribunale,
risultano, oltre alle ammissioni di Hammami Mohamed dopo il suo arresto, le
conversazioni intercettate in carcere tra questi e la moglie, in quanto
confermative del ruolo di vertice ricoperto dallo stesso, in grado di impartire
direttive ai sodali, veicolate dalla moglie, per assicurare l’operatività del gruppo e
la continuità del traffico illecito. Rilevanti le valutazioni della coppia sul metodo
da seguire: inviare Ciccio a Napoli dal fornitore, subito dichiaratosi disponibile a
cedere gratuitamente un quantitativo di stupefacente per aiutarli in un momento
di crisi, o aspettare che Fatima si recasse in Marocco a prelevare i suoi risparmi
pari a 6 mila euro da investire subito nell’acquisto di droga, per poi decidere di
inviare il fratello Ciccio e Enzo dal fornitore. Nel corso del colloquio la Pecorella
ammetteva di essersi recata a Napoli una volta, così come Ciccio, e Paolo, che
intendeva riprendere subito il traffico, in quanto i clienti di Mazzara del Vallo e i
Criscenti erano disposti ad acquistare, disponeva che a Napoli si recassero il
fratello ed Enzo, raccomandando prudenza ed in particolare di viaggiare insieme,
ma distanziati, almeno per i primi 2 o 3 viaggi, e incaricava la moglie di dire al
fratello che dal secondo viaggio in poi doveva consegnare tutto a lei.
Effettivamente, Hammami Hmida si sarebbe recato a Napoli, ma sarebbe
stato arrestato al rientro perché trovato in possesso di 20 grammi di eroina:
4

J7

genero Paolo avesse dato le chiavi di casa a Fatima con il rischio che, avendo

allora Paolo, confermando il suo ruolo apicale, ordinava di sospendere ogni
attività, non senza lamentarsi del fatto che il fornitore avesse regalato solo 20
grammi a fronte dei guadagni pari ad almeno 100 mila euro, che gli aveva
assicurato in occasione dei 10 approvvigionamenti effettuati. Decideva, quindi, di
ricorrere all’aiuto di Fatima, che avrebbe fornito il capitale e recuperato il suo
credito dall’operazione, ma poneva la condizione che i contatti con i clienti li
mantenesse solo Enzo e la moglie non avesse rapporti con Fatima, che era
esposta al rischio di arresto.
Le intercettazioni del marzo 2014 documentano l’approvvigionamento, le

operazioni di taglio, curate da Fatima e da Enzo, che si occupava delle consegne,
mentre la donna custodiva lo stupefacente, secondo le disposizioni di Paolo, che
dal carcere imponeva che Fatima non si occupasse delle cessioni, affidate ad
Enzo ed alla moglie.
Considerato che anche Hammami Hmida in sede di interrogatorio ha
confermato che Paolo e Fatima si recavano a Napoli per rifornirsi di stupefacente
e che a casa di Fatima avvenivano gli incontri con gli acquirenti, il Tribunale ha
ritenuto ricavabile dal materiale probatorio esaminato la prova dell’esistenza di
un gruppo, stabilmente e da tempo dedito al traffico di stupefacenti, aggregato
al fine di compiere una serie indeterminata di reati con precisa ripartizione di
compiti e ruoli, all’occorrenza fungibili, con disponibilità di luoghi di
occultamento, uno stabile canale di rifornimento, mezzi economici e una stabile
rete distributiva in grado di assorbire periodicamente non modici quantitativi di
eroina. Sul piano soggettivo ha ritenuto sussistente la consapevolezza degli
indagati di essere inseriti in un gruppo e di collaborare in modo coordinato e
stabile per la realizzazione del programma criminoso, coltivato anche dopo
l’esecuzione degli arresti e le perdite subite.
Quanto all’indagato il Tribunale ne ha ritenuto ampiamente provato il ruolo
direttivo ed organizzativo, svolto anche durante la detenzione in carcere,
dettando ordini e dando direttive ai sodali per continuare ad operare.
Oltre alla presunzione relativa prevista per il reato associativo dall’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., in ragione del ruolo, dell’ammissione della risalente
attività svolta, delle capacità dimostrate e dei precedenti, di cui uno specifico del
2010, il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di
reiterazione, tenuto anche conto della continuità con la quale ha operato nel
traffico di stupefacenti, dei rapporti consolidati con fornitori e clientela e della
capacità di aggregare ed ingaggiare collaboratori, rapporti agevolmente
riattivabili senza l’intervento cautelare. In punto di adeguatezza e scelta della
misura il Tribunale ha ritenuto applicabile unicamente la misura più rigorosa,
nonostante il programma di recupero in corso e la sottoposizione al regime di
detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica, in espiazione della pena

5

e

definitiva per il reato per il quale fu arrestato il 14 febbraio 2014 nell’ambito del
presente procedimento, ostandovi la previsione dell’art. 89, comma 4, d.P.R.
309/90 e sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, desumibili dalla
capacità dimostrata dall’indagato di continuare a dirigere persino durante la
detenzione in carcere un fiorente traffico di stupefacenti.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’indagato, che ne
chiede l’annullamento per due motivi:

si connota per la frammentazione degli elementi indiziari, che, desunti da
circostanze considerate singolarmente, sono inidonei a costituire una solida base
per l’adozione di un provvedimento cautelare, e sul piano delle esigenze cautelari
la prognosi di pericolosità è ancorata ad un pericolo astratto e meramente
ipotetico, non concreto cioè desunto da elementi di fatto, specie nel caso di
incensurato;
– erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.
P.R.309/90: il Tribunale ha errato nel ritenere provata la partecipazione
dell’indagato, in presenza di un quadro probatorio debole, fragile e lacunoso: le
lacune non colmate per l’impossibilità di attribuire le condotte alla ricorrente,
impediscono una ricostruzione dei fatti così come ricostruite nell’ordinanza.
Infatti, non vi è prova della sussistenza di strutture sia pur rudimentali, tecniche
ed operative, per il perseguimento del fine, dei rapporti tra i complici e della
distribuzione dei compiti: conseguentemente, gli elementi raccolti durante la fase
investigativa non sono in alcun modo sufficienti ad inquadrare la vicenda in un
reato associativo, mancandone tutti gli elementi caratterizzanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico ed aspecifico.
Il ricorrente si limita ad enunciazioni astratte, senza alcun riferimento
specifico alla posizione del ricorrente (invero, ripetutamente definito “la
ricorrente”, confondendo la posizione dell’indagato con quella della Pecorella,
indicata a pag. 2 del ricorso, ed evocandone lo stato di incensuratezza,
palesemente insussistente, a dimostrazione dell’adattamento del ricorso
predisposto per l’indagata alla posizione del marito) e senza minimamente
confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza.
Infatti, il ricorrente non censura né contesta in modo specifico alcuno degli
elementi enucleati dal Tribunale, emergenti dalle conversazioni intercettate, per
delineare il ruolo apicale e direttivo dell’indagato, i rapporti con i sodali Enzo e
Fatima, oltre che con il fratello, con la moglie e con la suocera, la capacità di

6

– nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione: l’ordinanza

trattare con gli acquirenti e con il fornitore e di accentrare i rapporti, di studiare
strategie di vendita e di mantenere salde le redini del gruppo, evitando iniziative
autonome del fratello e di Fatima, anche durante la detenzione, dettando la linea
e dando ordini, veicolati all’esterno dalla moglie.
Il ricorrente trascura la risalente specializzazione acquisita dall’indagato, per
sua stessa ammissione almeno dal 2010, nel traffico di eroina ed il consolidato
rapporto con il fornitore, a tal punto solido, da ottenere la cessione gratuita di un
quantitativo di eroina da smerciare dopo l’arresto.

2. Anche in punto di esigenze cautelari le censure del ricorrente sono del
tutto astratte e generiche, minimamente calibrate sulla posizione del ricorrente
per il quale il Tribunale ha correttamente ravvisato l’eccezionalità delle esigenze
cautelari.
Con motivazione dettagliata ed ampiamente argomentata il Tribunale ha
ravvisato un concreto ed attuale pericolo di recidiva, di grado elevatissimo, in
ragione del risalente e stabile inserimento dell’indagato nel traffico di
stupefacenti, della professionalità e competenza dimostrata nella gestione degli
affari, del sicuro canale di approvvigionamento disponibile e della stabile rete
distributiva creata, della capacità di reclutamento di collaboratori e di
coinvolgimento dell’intero nucleo familiare, nonché del precedente specifico e
della capacità direttiva dimostrata persino durante la detenzione, a riprova
dell’assenza di remore e della ferma determinazione a proseguire imperterrito il
traffico illecito. Ugualmente giustificata in modo logico e coerente la scelta della
misura più rigorosa, peraltro, già risultata in concreto scarsamente efficace per
contenere la radicata pericolosità specifica dell’indagato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso, il 16/06/2016

E’, pertanto, inconsistente la censura in punto di gravità indiziaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA