Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2797 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2797 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Lollobrigida Benedetto, nato a Subiaco i112.7.32
imputato art. 4, comma 7 L. 628/61
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. Caste/nuovo di Porto del 14.6.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con la sentenza impugnata, ricorrente è stato condannato alla pena di 400 C di
ammenda per non avere ottemperato ad una prescrizione della Direzione Provinciale del
Lavoro.
Avverso detta decisione, il condannato ha proposto appello, convertito in ricorso stante
la non appellabilità delle sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, deducendo che il
giudice avrebbe dovuto assolvere per insufficienza e lacunosità delle risultanze probatorie,
Inoltre, egli sostiene che il reato era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Le deduzioni sul merito si risolvono in un affermazione del tutto priva di specificazioni e,
quindi, in un’asserzione assolutamente generica testa a prospettare una realtà di fatto diversa
da quella esaminata dal giudice che, sia pure in modo sintetico, ha adeguatamente
argomentato la propria decisione.

Data Udienza: 06/12/2013

Quanto alla pretesa prescrizione, deve sottolinearsi che, considerati i 28 giorni di
sospensione, il termine spirava il 20.6.12 sì che, alla data della sentenza la causa estintiva
non era ancora maturata.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Consig

estensore

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA